Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 9 pagine

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Articolo 14 Pianificazione dell'esame

Sulla base delle iscrizioni l'organo di gestione della MEBEKO, sezione Formazione, stila l'elenco dei candidati ammessi a destinazione del presidente della commissione d'esame. Il presidente della commissione d'esame deve organizzare gli esami federali d'intesa con la facoltà; inoltre determina i mezzi ausiliari ammessi per gli esami federali, d'intesa con gli esaminatori. Il presidente stabilisce il calendario d'esame vincolante per tutti gli interessati e si assicura che gli studenti e gli esaminatori ricevano i calendari d'esame pertinenti (cpv. 1 - 3).

Articolo 15 Esaminatori

Questa disposizione stabilisce i requisiti che devono soddisfare gli esaminatori autorizzati allo svolgimento dell'esame federale. L'esame federale deve integrare opportunamente gli esami universitari già svolti ed avere un legame con la pratica. Pertanto anche i liberi professionisti, oltre ai professionisti operanti nel settore della formazione universitaria, possono essere esaminatori autorizzati. La MEBEKO, sezione Formazione, stila un elenco contenente tutti gli esaminatori autorizzati (cpv. 1 e 2).

Qualora non sia disponibile un numero sufficiente di esaminatori autorizzati dalla MEBEKO, sezione Formazione, il presidente della commissione d'esame può designare ad hoc altri specialisti in qualità di coesaminatori, comunicandone i nominativi all'organo di gestione della MEBEKO, sezione Formazione, (cpv. 3).

È necessario che gli esaminatori dispongano di conoscenze aggiornate; pertanto gli esaminatori o i coesaminatori che hanno raggiunto i 70 anni di età o che non esercitano più la loro attività professionale per un totale minimo di 12 ore settimanali non sono più autorizzati a svolgere esami federali (cpv. 4).

Articolo 16 Presenza di terzi all'esame

Poiché la preparazione delle domande d'esame richiede una grossa mole di lavoro, esse vengono utilizzate più volte. Pertanto, per offrire a tutti i candidati pari opportunità, in linea di principio l'esame federale non è pubblico (cpv. 1). Il presidente può autorizzare ad assistere agli esami federali persone che dimostrino un interesse fondato (cpv. 2). I membri della MEBEKO, sezione Formazione, e della commissione d'esame vi sono ammessi d'ufficio (cpv. 3).

Articolo 17 Valutazione

Non vi saranno più note: l'esame federale può essere superato o non superato. La MEBEKO, sezione Formazione, stabilisce il punteggio massimo raggiungibile per ogni prova d'esame (cpv. 1 lett. a) nonché il punteggio minimo necessario per superare l'esame federale (cpv. 1 lett. b). Gli esaminatori responsabili decidono in merito al punteggio raggiunto dal candidato interessato nella prova d'esame in questione (cpv. 1 e 2).

Articolo 18 Esame federale non superato

Se la somma dei punti di tutte le prove d'esame è inferiore al punteggio minimo per il superamento dell'esame federale fissato dalla MEBEKO, sezione Formazione, l'esame federale è considerato non superato (cpv. 1). L'esame federale è pure considerato non superato, se in una prova d'esame sono stati ottenuti 0 punti (cpv. 2). In tal modo si stabilisce che non è possibile avere un risultato così scadente in una prova d'esame senza che ciò abbia conseguenze sul superamento dell'intero esame.

Articolo 19 Ripetizione di un esame federale non superato

Chi non ha superato l'esame federale può iscriversi all'esame federale successivo. Poiché l'esame federale si svolge una volta l'anno, la ripetizione comporta un anno di attesa. Questo tempo può essere utilizzato opportunamente per raccogliere esperienze nella prassi, p.es. sotto forma di stage (cpv. 1). L'esame federale può essere svolto complessivamente tre volte, vale a dire che un esame federale non superato può essere ripetuto due volte (cpv. 2).

Articolo 20 Esclusione definitiva