Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 9 pagine

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Chi non ha superato per tre volte l'esame federale è escluso da qualsiasi altro esame federale per la stessa professione medica universitaria.

Articolo 21 Comunicazione dei risultati

Il risultato dell'esame è comunicato al candidato dal presidente della commissione d'esame mediante una decisione formale. Contro le decisioni del presidente della Commissione d'esame può esser interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. f LTAF).

Il ricorso contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in merito ai risultati degli esami è inammissibile (cfr. art. 83 t LTF5) (cpv. 1).

I nomi dei candidati che hanno superato l'esame federale sono pubblicati in Internet e in un'altra forma appropriata (cpv. 2).

Articolo 22 Conservazione dei documenti d'esame

La MEBEKO, sezione Formazione, provvede affinché tutti i documenti d'esame, come p.es. i verbali degli esami orali e scritti, siano conservati durante tre mesi a partire dalla comunicazione dei risultati (cpv. 1). In caso di ricorso contro una decisione della commissione d'esame, i documenti saranno conservati finché la decisione sul ricorso sia passata in giudicato (cpv. 2).

Articolo 23 Diplomi

Chi ha superato l'esame federale riceve un diploma federale nella corrispondente professione medica universitaria. Sono rilasciati diplomi federali in medicina, odontoiatria, chiropratica, farmacia e veterinaria (cfr. art. 2 in relazione con l'art. 5 cpv. 1 LPMed). Inoltre chi ha superato l'esame federale riceve un certificato corrispondente sotto forma di una tessera plastificata. Gli emolumenti per il rilascio di diplomi (compreso il certificato) ammontano a 500 franchi (cfr. allegato 5 dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie6).

Articolo 24 Sanzioni

La MEBEKO, sezione Formazione, può annullare un esame federale superato qualora risulti che il candidato vi sia stato ammesso fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare l'esame non superato se il candidato ha influenzato l'esito dell'esame con mezzi illeciti (cpv. 1).

Il presidente della commissione d'esame può escludere dall'esame federale il candidato che, durante il medesimo, tenga una condotta indecente o cerchi di influenzare l'esito con mezzi illeciti; egli ne informa la MEBEKO, sezione Formazione (cpv. 2). Secondo la gravità della colpa, la MEBEKO, sezione Formazione, decide se l'esame debba essere considerato non superato o nullo (cpv. 3).

Sezione 5: Elaborazione dei dati

Articolo 25 Banca dati della MEBEKO

La MEBEKO, sezione Formazione, gestisce una banca dati. Nel capoverso 1, lettere a - l è indicato quali sono i dati personali dei candidati. Il capoverso 2 indica quali altri dati contiene la banca dati: un elenco alfabetico dei candidati definitivamente esclusi dagli esami federali, i diplomi federali ed una statistica sull'esame federale (cpv. 2).

Articolo 26 Comunicazione dei dati

La MEBEKO, sezione Formazione, trasmette regolarmente tutti i dati di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere a-l all'UFSP, affinché siano riportati nel registro delle professioni mediche (cfr. art. 51 - 54 LPMed) (cpv. 1).

La MEBEKO, sezione Formazione, comunica al segretariato dell'Incaricato del Consiglio federale per il servizio sanitario coordinato le generalità dei candidati che hanno superato gli esami federali in medicina, odontoiatria, chiropratica e farmacia.

5 Legge federale del 17 giugno 2005 sul tribunale federale (legge sul tribunale federale, LTF; RS 173.110). 6 RS 811.112.0