Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/26: Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC). Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). Ordinanza del DFEconcernente l'igiene nella macellazione (OIgM). · 4 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati

1 Situazione iniziale

Il recepimento della regolamentazione UE in materia di igiene da parte della Svizzera ha determinato un adeguamento della legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 (LDerr; RS 817.0) (modifica del 5 ottobre 2007; RU 2008 785). Questa modifica della LDerr ha reso necessario l’adeguamento di alcune ordinanze d’applicazione. Si tratta piú precisamente delle nuove ordinanze, entrate in vigore sia il 1° gennaio 2006 sia il 1° gennaio 2007, in materia di macellazione, l’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) e l’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1). La modifica piú importante riguarda il nuovo disciplinamento degli emolumenti per il controllo degli animali da macello e per quello delle carni, e segnatamente l’introduzione di un emolumento per il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza. Tali emolumenti sono finora regolamentati in apposite ordinanze cantonali. L’adeguamento delle ordinanze citate ha inoltre mostrato l’impossibilità della loro applicazione senza un adeguamento dei termini o delle espressioni. Si tratta nello specifico dei termini “selvaggina d’allevamento” e di “vitello” citati nell’articolo 63 OMCC. Essi sono sostituiti rispettivamente da “selvaggina di recinto” e da “animali della specie bovina di età inferiore a sei settimane”.

2 OMCC

Sulla modifica di questa ordinanza hanno risposto tutti i cantoni, alcuni uffici di veterinaria nonché 11 associazioni e organizzazioni (in tutto 39 prese di posizione).

Le risposte hanno soprattutto toccato, in modo molto contrastato, la questione dell’emolumento per il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza. Mentre i cantoni AR, AI, GL, TG, AG, ZH, SO nonché la USC, il Centre Patronal, la ASVC e l’ASVC- ES non auspicano il disciplinamento del controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza oppure, come i cantoni BS, NE, BL, ZG e AG, chiedono lo stralcio con un rinvio all’articolo 64 (fatturazione secondo il lavoro svolto), SFF e Gastrosuisse propongono di fissare solo l’emolumento per animale da macello controllato, senza un emolumento di base. I cantoni UR, SG, BL, NW, LU, BS e SZ sono d’accordo per un emolumento per il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza, a condizione di essere piú elevato dei 20.- franchi proposti. A questo proposito i cantoni UR e BS ritengono l’emolumento minimo per animale controllato troppo basso. Soltanto ZBB nonché l’ufficio di veterinaria BL sostengono senza riserve la proposta.

La suddivisione dell’età, rivista in funzione delle prescrizioni sul controllo delle carni, e nel contempo la nuova appellazione di “bovini” e “vitelli” con “animali della specie bovina di età superiore a 6 settimane” e “animali della specie bovina di età inferiore a 6 settimane” ha come conseguenza emolumenti piú elevati per gli animali in età tra le 6 settimane e i 6 mesi. Per SFF e Gastrosuisse ciò significa un aumento celato dell’emolumento, che dev’essere respinto. Essi chiedono una nuova fissazione degli emolumenti nell’articolo 63. L’USC chiede un nuovo regime di emolumenti per bovini di un minimo di Fr. 5.- fino a un massimo di Fr. 10.-. Per la Migros il termine di “vitello” non deve essere pregiudicato dalla prevista modifica.

I cantoni della Svizzera orientale SH, TG, SG, GL, AR e AI si oppongono all’abrogazione della limitazione temporale dell’autorizzazione d’esercizio per i macelli per il motivo che la limitazione temporale è un ausilio per chi deve far applicare la legge.