Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo
luglio 1972, concluso parallelamente all’ALS del 22 luglio 1972, completa il processo di liberalizzazione e disciplina la definizione della designazione «Svizzera» per gli orologi. Esso prevede che il movimento dell’orologio dev’essere di fabbricazione svizzera per almeno il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi e istituisce una procedura di autenticazione (cfr. art. 2 dell’ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi) per le imprese della CEE e per tutti gli Stati che hanno concluso con la Svizzera un trattato in tal senso. La procedura di autenticazione non rende «svizzeri» i pezzi provenienti dalla CEE, ma permette di calcolare la quota svizzera del 50 per cento del valore in modo più flessibile (includendo i costi dell’assemblaggio). In tal modo è possibile inserire in un orologio più pezzi provenienti dalla CEE e ciononostante considerarlo «svizzero».
L’articolo 48 P-LPM è compatibile con l’Accordo orologiero del 1967. Anche se la disposizione dovesse restringere il commercio di prodotti orologieri tra la Svizzera e l’Unione europea, una siffatta restrizione sarebbe giustificata in applicazione dell’articolo 20 ALS (cfr. le spiegazioni generali al punto 5.2.2). L’ALS contiene regole applicabili a tutti i prodotti orologieri (art. 2 lett. i FHA).
La questione della compatibilità dell’articolo 48 P-LPM – e più precisamente dell’esigenza del 60 per cento dei costi inserita al capoverso 2 – con l’Accordo complementare del 1972 deve essere esaminata da due punti di vista diversi, poiché l’esigenza dev’essere soddisfatta sia per il movimento sia per l’orologio (prodotto finale).
Secondo l’Accordo complementare del 1972 – e l’articolo 2 dell’ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi al quale l’Accordo rinvia – il movimento è «svizzero» se è di fabbricazione svizzera per almeno il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi, se è stato assemblato in Svizzera e se è stato controllato dal fabbricante in Svizzera. Il totale dei costi realizzati in Svizzera (il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi al quale si aggiunge il costo dell’assemblaggio e del controllo) supera di gran lunga l’esigenza minima del 60 per cento prevista dall’articolo 48 capoverso 2 P-LPM. Pertanto l’articolo 48 capoverso 2 P-LPM non restringe la portata dell’Accordo complementare del 1972 ed è dunque compatibile con quest’ultimo.
L’Accordo complementare del 1972 – che mira a istituire un sistema d’autenticazione del movimento – menziona unicamente il criterio del 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi del movimento e il costo d’assemblaggio del movimento, ma non contiene alcuna definizione dell’orologio (prodotto finale). Definendo all’articolo 48 P-LPM in maniera generale la provenienza di tutti i prodotti (per mezzo del criterio del 60 per cento dei costi), e quindi anche quella degli orologi, il legislatore svizzero disciplina una questione che non è oggetto dell’Accordo complementare del 1972. L’articolo 48 è pertanto compatibile con tale Accordo.
Una volta approvato il progetto di revisione della LPM, l’ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi dovrà essere adattata per quanto concerne la definizione dell’orologio, in modo da rispettare l’esigenza minima del 60 per cento dei costi dell’articolo 48 capoverso 2 P-LPM. Nella misura in cui l’adattamento non tange le regole relative al movimento e non rientra pertanto