Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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4 Programma di legislatura e piano finanziario

Il presente progetto è annunciato nelle linee direttive del programma di legislatura 2007-2011.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza nonché la legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici poggiano sugli articoli 122, 123 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Accordi multilaterali

Nel quadro del presente progetto di revisione si deve tenere conto delle seguenti convenzioni internazionali pertinenti: la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CPrI)146, l’Accordo sugli ADPIC147 e la prima Convenzione di Ginevra148.

La CPrI vieta l’uso di indicazioni di provenienza ingannevoli. Essa vieta anche l’uso e la registrazione come marchi degli stemmi di Stato e di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, a meno che l’autorità competente non lo abbia autorizzato.

L’Accordo sugli ADPIC prevede l’applicazione del principio del trattamento nazionale e quello della nazione più favorita. Inoltre, vieta l’uso di indicazioni geografiche false o atte a trarre in inganno. Infine, la protezione di cui godevano le indicazioni geografiche immediatamente prima dell’entrata in vigore dell’accordo (per la Svizzera, luglio 1995) non deve diminuire.

La prima Convenzione di Ginevra vieta l’impiego della croce svizzera per designare dei prodotti, in particolare qualora ne risulti un rischio di confusione con l’emblema della Croce Rossa.

Il progetto del Consiglio federale è conforme agli obblighi internazionali della Svizzera.

146 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04).

147 Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio; RS 0.632.2).

148 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (RS 0.518.12).