Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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all’estero. Grazie alla loro buona reputazione i prodotti svizzeri avranno probabilmente migliori possibilità di vendita all’estero.

3.3.5 Regolamentazioni alternative

Lo status quo non costituisce un’alternativa valida poiché, vista la divergenza tra diritto e realtà, la situazione attuale è insoddisfacente e i criteri in vigore sono insufficienti o superati in considerazione della realtà produttiva odierna. Le misure di regolamentazione previste si applicano a tutte le indicazioni di provenienza, sia a quelle svizzere sia a quelle straniere. Una soluzione alternativa sarebbe procedere a una regolamentazione solo per lo «Swiss made». Si è tuttavia rinunciato coscientemente a una siffatta regolamentazione in modo da equiparare le imprese straniere e svizzere in relazione all’uso delle rispettive indicazioni d’origine e garantire così una protezione forte ed estesa delle indicazioni di provenienza, proclamata dalla Svizzera anche a livello internazionale.

È stata presa in esame anche la codificazione dell’esigua giurisprudenza cantonale relativa ai prodotti di manifattura. Poiché i criteri per i prodotti di manifattura non si possono applicare tali e quali per la regolamentazione dei prodotti per cui è necessaria una ricerca scientifica intensa, si è rinunciato anche a questa variante.

È stata infine esaminata e respinta anche la creazione di un marchio di garanzia «Svizzera». Una siffatta regolamentazione presupporrebbe che tutti i settori si accordassero su criteri di provenienza comuni. Essa si sovrapporrebbe alla possibilità di elaborare ordinanze per singoli settori, prevista dall’articolo 50 LPM. Quest’ultima ha il vantaggio che il Consiglio federale può facilitare e garantire l’elaborazione di criteri comuni. Inoltre la gestione e l’applicazione in tutto il mondo di un marchio del genere graverebbe in modo sproporzionato sulle finanze federali.

3.3.6 Adeguatezza per l’esecuzione

Con le misure previste si precisano i criteri relativi alla provenienza. La maggiore trasparenza che ne deriva crea certezza giuridica e rende più facile l’esecuzione della protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera per le autorità incaricate di applicare il diritto. L’unica nuova struttura amministrativa da istituire (registro delle indicazioni di provenienza) e la maggiore attività d’intervento della Confederazione in caso di abusi incombono all’Istituto e, vista l’indipendenza economica di quest’ultimo, non gravano sulla Confederazione.

Per alcuni prodotti vi è un controllo ufficiale dei loro elementi costitutivi ed anche della loro provenienza. Ciò è il caso ad esempio per le derrate alimentari, che vengono controllate dalle autorità esecutive cantonali (chimico cantonale). La nuova regolamentazione non crea compiti nuovi per tali autorità esecutive; comporta soltanto una modifica dei compiti attuali. Il chimico cantonale verificherà la provenienza dei prodotti non più sulla base di diverse ordinanze federali, bensì secondo i criteri dell’articolo 48 P-LPM.