Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
5.2.2 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la CEE del 1972
L’articolo 13 capoverso 1 dell’Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la CEE (ALS) statuisce che negli scambi di merci tra la Comunità e la Svizzera non venga introdotta nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente. In virtù dell’articolo 20 dell’ALS delle restrizioni alle importazioni possono essere giustificate a certe condizioni, tra cui per ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Contrariamente all’articolo 23 ALS sulla concorrenza, gli articoli 13 e 20 ALS fanno parte delle disposizioni fondamentali di un accordo di libero scambio. Secondo le considerazioni della CGCE «non esistono nella fattispecie motivi per interpretare queste regole [quelle delle disposizioni del vecchio accordo di libero scambio tra la Norvegia e la CE, identiche agli articoli 28 e 30 del Trattato CE] diversamente da detti articoli [28 e 30] del Trattato CE».149
Analogamente all’interpretazione dell’articolo 28 del Trattato CE, la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera - in particolare l’articolo 48 capoverso 2 P-LPM - potrebbe essere considerata d’intralcio al commercio o come misura di effetto equivalente, poiché anche l’uso facoltativo di un contrassegno di qualità incita o potrebbe incitare all’acquisto di prodotti che sono così contrassegnati o che possono essere usati per ottenere tale contrassegno. Nel caso in questione, l’indicazione protetta ai sensi dell’articolo 20 ALS è giustificata per ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale nonché – conformemente alla giurisprudenza della CGCE – di lealtà nel commercio e di tutela dei consumatori. Da questo punto di vista le misure previste sono necessarie e adeguate per preservare l’alta reputazione dei prodotti contrassegnati con la designazione «Svizzera». Si può rinviare, mutatis mutandis, al commento degli articoli 28 e 30 del Trattato CE (punto 1.7). Anche supponendo un’applicazione analoga del diritto comunitario, le misure previste devono pertanto essere considerate compatibili con l’ALS.
Riflessioni simili a quelle delle spiegazioni agli articoli 13 capoverso 1 e 20 ALS valgono per la Convenzione AELS nella versione consolidata secondo l’accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 (RS 0.632.31), che nel suo articolo 7 statuisce un divieto di restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione come pure tutti i provvedimenti di effetto equivalente e all’articolo 13 prevede un’eccezione a favore della proprietà industriale e commerciale. Dette spiegazioni valgono anche per tutti gli accordi economici di libero scambio conclusi con Paesi terzi nel quadro dell’AELS.
5.2.3 Accordo orologiero del 1967 e accordo complementare del 1972
L’Accordo del 30 giugno 1967150 tra la Confederazione Svizzera e la CEE e i suoi Stati membri concernente i prodotti orologieri è parte integrante degli accordi conclusi nell’ambito del Kennedy Round. Esso prevede una riduzione del 30 per cento in tre tappe delle tariffe doganali sui prodotti orologieri e obbliga la Svizzera a rinunciare a qualsiasi restrizione di diritto pubblico in materia d’importazione e di esportazione di prodotti orologieri. Da parte loro la CEE e gli Stati membri rinunciano a qualsiasi provvedimento non-tariffario. L’Accordo complementare del 20
149ALS N-CE, sentenza del 25 maggio 1993, causa C-228/91, racc. 1993 I 2701, punto 48