Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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le sue autorità esecutive competenti applicano la protezione e le disposizioni pertinenti del diritto internazionale. Tuttavia anche in questo caso il segnale positivo costituito da un disciplinamento svizzero chiaro e da una corrispettiva politica in materia d’applicazione all’estero svolge un ruolo importante. Una migliore applicazione della protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera in Svizzera contribuisce a lottare contro gli abusi in modo trasparente e rigoroso e allo stesso tempo ad aumentare l’effetto dissuasivo per coloro che intendono commettere abusi.
3.3.4 Per l’insieme dell’economia
Nella competizione delle imprese svizzere con quelle straniere, alle prime viene data la possibilità di distinguersi chiaramente. La chiarezza e la certezza giuridica relativa all’uso della croce svizzera e dell’indicazione di provenienza «Svizzera» e la sua applicazione favoriscono l’economia: le imprese svizzere possono sfruttare i vantaggi competitivi dell’indicazione di provenienza svizzera, affidandosi al suo buon nome legato alla qualità, alla precisione e all’affidabilità dei prodotti e servizi svizzeri.
La produzione delle imprese svizzere all’estero cresce. Nel 2005 più di 2 milioni di persone lavoravano presso filiali estere di imprese svizzere145. Il 54 per cento di esse era impiegato nell’industria, il 46 per cento nel settore dei servizi. Le misure di regolamentazione creano incentivi alle imprese svizzere per investire nel processo d’innovazione della Svizzera. In molti casi questo può significare che i processi di produzione nazionali e anche tradizionali siano preferiti a quelli dell’estero. Ciò potrebbe essere importante per gli investimenti diretti nel processo di produzione e soprattutto per la scelta della sede di quest’ultimo. È ad esempio ipotizzabile che, grazie alle disposizioni rivedute, alcune imprese siano indotte a trasferire o ritrasferire una parte sufficiente della produzione in Svizzera, in modo da poter usare l’indicazione di provenienza «Svizzera» come strumento di marketing. L’effetto potrebbe essere tuttavia più decisivo per le imprese svizzere che stanno pensando di trasferire la produzione dalla Svizzera all’estero, per le quali tuttavia l’uso della designazione «Svizzera» o della croce svizzera è un elemento decisivo per le vendite. In questi casi si crea un incentivo a mantenere una parte decisiva della produzione o la sede dell’impresa in Svizzera. In tal senso le misure previste favoriscono la produzione all’interno della Svizzera.
Le misure di regolamentazione non dovrebbero costituire un segnale negativo (in particolare di carattere protezionista) per l’estero e neanche condurre a malintesi. In tale contesto bisogna soprattutto specificare che le indicazioni di provenienza dell’estero sono definite dal Paese d’origine. Le indicazioni di provenienza svizzere sottostanno ai criteri dell’articolo 48 P-LPM e quelle dell’estero alla legislazione del rispettivo Stato. In tal modo ogni Stato decide quali criteri fissare per le proprie indicazioni di provenienza, a seconda dell’importanza che attribuisce a tali criteri.
Non ci si deve attendere ripercussioni dirette delle misure sul commercio. Le esportazioni svizzere di prodotti e servizi saranno invece meglio riconoscibili come tali
145 http://www.swissinfo.org/ger/wirtschaft/detail/Schweizer_Firmen_verdoppeln_Ausland _Investitionen.html?siteSect=161&sid=7368983