Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 5 pagine

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12.06.07

Note esplicative relative alla modifica dell'ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1. Contesto

In Svizzera si producono ogni anno circa 300 000 resti di cucina e di ristorazione, di cui il 70% circa è destinato all’alimentazione suina. Altre modalità di smaltimento sono l’incenerimento, il compostaggio e la fermentazione in impianti di biogas per la produzione di energia termica ed elettrica.

Accogliendo la mozione Scherer (06.3270; Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di continuare a rendere possibile un riciclaggio ecologico ed economicamente adeguato dei resti alimentari. Questo materiale può comportare tuttavia il rischio che vengano introdotte delle epizoozie, perché può essere contaminato da resti alimentari importati illegalmente da regioni infette. La comparsa di numerose epizoozie in Svizzera e in Europa è riconducibile alla trasformazione dei resti di cucina e di ristorazione in alimenti per animali (ad es. afta epizootica in Gran Bretagna nel 2001, peste suina classica nei Paesi bassi nel 1997; vari casi di peste suina classica in Svizzera nel 1993). Poiché nel 2001 l’afta epizootica ha provocato in Inghilterra danni economici per decine di miliardi di franchi, nel 2002 l’UE ha vietato in tutto il territorio della Comunità la trasformazione dei resti di cucina e di ristorazione in alimenti per animali; gli ultimi termini transitori sono scaduti a fine ottobre 2006.

L’ordinanza svizzera del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) stabilisce i requisiti per la valorizzazione dei resti alimentari come alimenti per animali: tali rifiuti possono essere utilizzati solo dopo essere stati sottoposti a un trattamento termico. La raccolta, la valorizzazione e anche la cessione di questi rifiuti a terzi come foraggio per animali sono soggetti ad autorizzazione.

Dal 1° novembre 2006 la Svizzera è quindi l’unico Paese dell’Europa occidentale in cui è ancora consentito alimentari i suini con i resti di cucina e di ristorazione. Da un’analisi del rischio effettuata nel 2006 è emerso che tale pratica può comportare il rischio di diffondere tra gli animali da reddito della Svizzera un’epizoozia altamente contagiosa. Sebbene sia minima, questa probabilità esiste. Un rischio del genere non va trascurato, bensì ridotto poiché, come già detto, i danni economici possono essere ingenti. Per un’ulteriore riduzione del rischio ci sono sostanzialmente due possibilità:

1. proibire completamente la trasformazione dei resti alimentari in alimenti per animali o

2. inasprire le norme sulla trasformazione dei resti di cucina e di ristorazione.

Nella modifica dell’ordinanza qui esposta si preferisce la seconda possibilità.

Il rischio che durante la fase di eliminazione si trasmettano malattie attraverso il contatto tra gli animali e resti alimentari crudi oppure resti sottoposti a un trattamento termico insufficiente sussiste indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano utilizzati come foraggio oppure finiscano negli impianti di compostaggio e di biogas di aziende di allevamento di animali. In futuro la fermentazione dei resti di cucina e di ristorazione per ricavare calore ed elettricità assumerà un ruolo sempre più importante. Le norme relative all’eliminazione dei resti di cucina e di ristorazione erano finora contenute nell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), ma a livello tematico rientrano nell’ambito dell’ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22) e con la presente revisione vengono ora introdotte nell’OESA.