Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 5 pagine
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12.06.07
Art. 11a
Le disposizioni relative all’identificazione e al trasporto di sottoprodotti di origine animale non si applicano ai resti di cucina e di ristorazione prodotti in Svizzera: essi non devono essere identificati come materiale della categoria 3 e non devono essere muniti di schede d’accompagnamento. Anche i resti di cucina e di ristorazione provenienti dall’estero non sono soggetti a queste disposizioni se vengono inceneriti come rifiuti. Tuttavia si applicano, conformemente alla legislazione in materia di rifiuti e all’articolo 28 capoverso 4, l’obbligo di tenere un registro e determinati requisiti per i contenitori usati nel trasporto.
Art. 13 cpv. 3
L’obbligo di autorizzazione per l’utilizzo di materiali della categoria 1 a scopi diagnostici, didattici e di ricerca nonché per la realizzazione di preparati tassidermici viene abolito completamente.
Art. 17 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione
Ora anche l’eliminazione dei residui provenienti dagli impianti di biogas o di compostaggio è disciplinata dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente e in materia di agricoltura.
Art. 18. cpv. 1
Si completa la lista delle eccezioni al principio del non cannibalismo. Oltre ai prodotti a base di latte e uova, possono essere usati come alimenti per animali anche prodotti che hanno subito molte trasformazioni, quali gelatina, fosfato bi- e tricalcico, collagene, uova e loro sottoprodotti nonché resti di cucina e di ristorazione.
Art. 18c Resti di cucina e di ristorazione
Le disposizioni dell’OESA sulla trasformazione di tali resti in alimenti per animali sono riprese dall’OFE. I requisiti per gli impianti sono ancora più severi (cfr. allegati 2 e 3).
Art. 20
Da quando la pesca si è ridotta a seguito della minore sovrafertilizzazione dei laghi svizzeri, i pesci bianchi non vengono più usati per l’alimentazione suina; le disposizioni a questo riguardo risultano quindi obsolete. Per alimentare i suini si possono usare ancora gli alimenti liquidi derivati dagli scarti dalla macellazione nonché i resti di cucina e di ristorazione.
Art. 22 cpv. 1
I pesci bianchi non sono più destinati all’alimentazione di altri pesci (cfr. sopra).
Art. 28 cpv. 1 e 1bis
Si precisa che la capacità di esercizio massima è data non solo dalla capacità tecnica di trasformazione, bensì anche dalle capacità di trasporto, di ricezione e di immagazzinamento.
Art. 34 cpv. 3
Si precisa che un’autorizzazione secondo il diritto in materia di derrate alimentari non sostituisce un’autorizzazione di diritto veterinario secondo l’OESA.
Art. 44 cpv. 4
Per l’adeguamento edilizio degli impianti di trasformazione dei resti di cucina e di ristorazione viene concesso un termine di 12 mesi.
Modifica del diritto vigente
Le disposizioni dell’OESA sulla valorizzazione dei resti di cucina e di ristorazione sono riprese dall’OFE.