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Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 7 pagine

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Modifica del (PROGETTO 20.06.2007)

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale1 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. a. e 2bis

2 Essa non si applica a:

a. Abrogata

2bis Essa si applica ai resti di cucina e di ristorazione soltanto se questi ultimi:

1. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero,

2. sono destinati all’alimentazione animale, oppure

3. sono destinati a essere utilizzati in un impianto di produzione di biogas o al compostaggio;

Art. 3 cpv. 1, 5 e 6

1 Sono considerati sottoprodotti di origine animale i corpi di animali, le carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati all’uso alimentare, interi o in parti, greggi o trasformati, nonché i resti di cucina e di ristorazione.

5 Sono considerati impianti le installazioni utilizzate per la trasformazione, la valorizzazione e l’incenerimento. Fanno eccezione i centri di raccolta, i veicoli di trasporto e i contenitori, i macelli e le aziende del settore alimentare.

6 Sono considerati resti di cucina e di ristorazione i resti alimentari provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari per il consumo immediato quali ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche.

1 RS 916.441.22