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Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 7 pagine
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916.441.22
Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Modifica del (PROGETTO 20.06.2007)
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale1 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. a. e 2bis
2 Essa non si applica a:
a. Abrogata
2bis Essa si applica ai resti di cucina e di ristorazione soltanto se questi ultimi:
1. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero,
2. sono destinati all’alimentazione animale, oppure
3. sono destinati a essere utilizzati in un impianto di produzione di biogas o al compostaggio;
Art. 3 cpv. 1, 5 e 6
1 Sono considerati sottoprodotti di origine animale i corpi di animali, le carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati all’uso alimentare, interi o in parti, greggi o trasformati, nonché i resti di cucina e di ristorazione.
5 Sono considerati impianti le installazioni utilizzate per la trasformazione, la valorizzazione e l’incenerimento. Fanno eccezione i centri di raccolta, i veicoli di trasporto e i contenitori, i macelli e le aziende del settore alimentare.
6 Sono considerati resti di cucina e di ristorazione i resti alimentari provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari per il consumo immediato quali ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche.