Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 5 pagine

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12.06.07

4. Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 2 lett. a e 2bis.

Il campo d’applicazione dell’OESA comprende i resti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto internazionali e quelli destinati all’alimentazione animale o a impianti di compostaggio o di biogas. Lo smaltimento della spazzatura domestica non è soggetto a tali disposizioni.

Art. 3 cpv. 5 e 6

Le economie domestiche non sono tenute a soddisfare i requisiti posti agli impianti per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, ad esempio per il compostaggio dei resti alimentari, pertanto sono ora escluse dalla definizione di impianti.

I resti di cucina e di ristorazione sono i rifiuti provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari per il consumo immediato, come ad esempio ristoranti, imprese di catering, cucine centralizzate e cucine domestiche. I punti vendita del commercio al dettaglio quali supermercati, macellerie o aziende alimentari che producono generi alimentari per il commercio al dettaglio non sono invece inclusi. Ma se ad esempio un bar che vende panini per il consumo immediato si trova all’interno di un supermercato, i rifiuti di tale bar sono considerati resti di cucina e di ristorazione.

La definizione include anche i resti alimentari che non sono di origine animale poiché i sistemi di separazione efficaci per separare tali rifiuti sono difficili da realizzare.

Art. 4 lett. g

I resti alimentari rinvenuti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali sono potenzialmente molto pericolosi: essi infatti non sono soggetti alle disposizioni in materia di importazione che vietano l’introduzione di materiale proveniente da regioni infette. Essi devono quindi essere classificati nella categoria 1, ovvero in quella a rischio più elevato. È irrilevante se i mezzi di trasporto transitano in Stati membri dell’UE o in Stati terzi, dal momento che un’ulteriore distinzione dei rifiuti in base alla provenienza, ovvero la loro rintracciabilità, comporterebbe un onere logistico eccessivo.

Art. 6 lett. e

Sono considerati sottoprodotti di origine animale anche i prodotti alimentari a base di carne che, per motivi commerciali o per difetti produttivi, non sono destinati al consumo umano.

Art. 6 lett. f

I resti di cucina e di ristorazione prodotti in Svizzera rientrano nei sottoprodotti di origine animale della categoria 3. Il pericolo rappresentato da tali rifiuti è modesto, poiché

normalmente contengono solo materiale proveniente da zone dove non vi sono epizoozie. Se tuttavia si aggiungono a essi resti di cibi importati illegalmente, non si può escludere la trasmissione di qualche epizoozia.

Art. 9 cpv. 2 lett. g e f

Non è necessaria un’autorizzazione per riciclare i resti alimentari del compost privato e per usarli come alimenti per i propri animali. Non è richiesta un’autorizzazione ai sensi dell’OESA neanche per gli impianti di incenerimento dei resti di cucina e di ristorazione provenienti dall’estero. Se i resti alimentari prodotti privatamente vengono usati per alimentare i propri animali, devono prima essere sottoposti a un trattamento termico conformemente all’allegato 4 cifra 39a.