Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 5 pagine
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12.06.07
Allegato 1
L’identificazione con Glycerol triheptanoate non rilascia odori né colore e, mediante appositi test, permette di rilevare eventuali contaminazioni con materiale trasformato delle categorie 1 e 2.
Una disposizione sull’identificazione del materiale delle categorie 1 e 2 è attualmente in fase di elaborazione all’UE.2 Essa dovrebbe entrare in vigore nel corso di quest’estate ed essere attuata in tutti gli Stati membri entro l’inizio del 2008.
Allegato 2
I prodotti del metabolismo (urina, contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino) rappresentano solo un modesto rischio di infezione, pertanto essi possono essere trasformati anche in impianti di biogas e di compostaggio che non soddisfano i requisiti edilizi dell’allegato 2.
Se i resti di cucina e di ristorazione vengono riutilizzati come alimenti per animali o come substrato di fermentazione, essi devono soddisfare ulteriori requisiti affinché si possa garantire una netta separazione da un allevamento di animali eventualmente presente nella stessa azienda. Le vie di accesso e di entrata al luogo in cui sono detenuti gli animali non devono incrociare quelle dell’impianto di eliminazione. Gli animali non possono venire in contatto con i contenitori utilizzati per trasportare resti di cucina e di ristorazione. I veicoli sui cui sono trasportati tali materiali non possono essere usati né contemporaneamente né in un secondo momento per il trasporto di animali.
Allegato 3
Nella trasformazione dei prodotti del metabolismo non è necessario separare nettamente i settori puliti da quelli non puliti, come richiesto nell’allegato 3, se si può evitare una contaminazione del prodotto finale con altri provvedimenti edilizi o gestionali.
Allegato 4
I resti di cucina e di ristorazione devono essere sottoposti a sterilizzazione a freddo prima di essere riciclati in impianti di biogas o di compostaggio. In alternativa è possibile anche un processo di igienizzazione preliminare o una fermentazione termofila per almeno 20 giorni. Soltanto in questo modo si garantisce una riduzione sufficiente degli agenti patogeni tale da consentire il riutilizzo dei residui per scopi tecnici.
I requisiti per l’igienizzazione e la trasformazione in alimenti per animali sono ripresi dall’OFE.
2 Draft Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards marking of animal by-products. (Doc. SANCO/10571/2006)