Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 8 pagine

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Articolo 17

Le organizzazioni di valorizzazione auspicano cambiamenti terminologici (UWVS, Biogas, Kompogas, Biomass, ASAC, Kompost, AEE), mentre ANUGR vorrebbe stralciare l’articolo, ritenendolo superfluo. Se si mantiene questa disposizione, sarebbe necessario menzionare anche la legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio e quella sulla protezione delle acque.

Articolo 18c

La trasformazione in alimenti per animali dei resti di cucina e di ristorazione provenienti dalle economie domestiche non dovrebbe essere esonerata dalle severe condizioni di cui agli allegati 2 e 3 (GL). La descrizione dei requisiti negli allegati non è abbastanza precisa (SH, GR, TG, ASVC). Bisogna inoltre chiarire se i centri che raccolgono esclusivamente resti di cucina e di ristorazione debbano soddisfare le condizioni di cui all’allegato 1, cifra 4 o di cui agli allegati 2 e 3 (SH, GR, TG, ASVC).

Articolo 23

Capoverso 2: Gli impianti che eliminano esclusivamente rifiuti di cucina e di ristorazione non dovrebbero essere soggetti all’autorizzazione prevista dall’OESA, bensì a un’autorizzazione rilasciata in virtù della legislazione in materia di edilizia, pianificazione del territorio, rifiuti,

sostanze chimiche, protezione delle acque e concimi (ANUGR, Biogas, Kompogas, Biomass, ASAC, AEE). Ciò permetterebbe anche di risolvere il problema dei requisiti di cui all’allegato 1 cifre 11-12 che devono soddisfare gli impianti e il cui rispetto non è possibile nel caso dei rifiuti organici. Viene inoltre proposto di introdurre l’obbligo di autorizzazione previsto dall’OESA soltanto per gli impianti di valorizzazione dei rifiuti di cucina e di ristorazione sulla cui superficie si trova anche una detenzione di animali (ASAC).

Articolo 28

Capoverso 4: Per gli impianti di valorizzazione dei rifiuti organici dovrebbero essere applicabili le disposizioni della legislazione sui rifiuti, sulle sostanze chimiche e sui concimi e non quelle dell’OESA (ASAC). L’UFV dovrebbe pubblicare un elenco delle autorizzazioni cantonali affinché le aziende che mettono a disposizione resti di cucina e di ristorazione possano verificare se un impianto possiede o meno l’autorizzazione (FRC, Gastro, USAM, Hots, SCV)

Articolo 34

Per gli impianti di valorizzazione dei rifiuti organici dovrebbero essere applicabili le disposizioni della legislazione sui rifiuti, sulle sostanze chimiche e sui concimi e non quelle

dell’OESA (ASAC).

Articolo 35

Capoverso 2: I ristoranti che consegnano a terzi i resti di cucina e di ristorazione dovrebbero essere dispensati dall’obbligo di disporre di una garanzia di presa a carico (KTVD, SEVD).

Capoverso 4: Forse questa disposizione conferisce involontariamente ai Cantoni il monopolio per l’eliminazione dei resti di cucina e di ristorazione (ASAC).

Articolo 36

Capoverso 2: Questa disposizione non deve essere applicabile ai resti di cucina e di ristorazione: esistono infatti numerosi impianti che valorizzano questo genere di rifiuti e il Cantone non deve essere tenuto a concludere un accordo con uno stabilimento d’eliminazione (KTVD, SEVD).

Articolo 41

Il settore professionale della valorizzazione sarebbe probabilmente contento se i Cantoni versassero un’indennità per le spese di trattamento dei rifiuti eliminati dietro loro richiesta nel