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Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 7 pagine

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Introduzione di un referendum finanziario. LF

II

La legge federale del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione (LFC) è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 2bis (nuovo)

2bis Se sottostanno a referendum facoltativo, i crediti d’impegno sono sottoposti all’Assemblea federale nella forma del disegno di decreto federale. Questo può esserle sottoposto con un messaggio particolare o nell’ambito di un messaggio concernente il preventivo e le relative aggiunte.

Art. 28 cpv. 1bis (nuovo)

1bis Se adempie le condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge sul Parlamento, il credito d’impegno deve essere stanziato dall’Assemblea federale. Se le Camere federali non sono riunite, il Consiglio federale ne chiede la convocazione per una sessione straordinaria.

III

Disposizione transitoria

La presente legge si applica ai crediti d’impegno che dopo la sua entrata in vogore sono proposti all’Assemblea federale.

IV

Referendum et entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Minoranza I (Heim Bea, Allemann, Donzé, Dormond Béguelin, Engelberger, Gross Andreas, Hubmann, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse, Roth-Bernasconi, Schelbert)

Non entrata in materia

Minoranza II (Lustenberger, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Schibli, Weyeneth) Istituzione del referendum finanziario a livello costituzionale (cfr. infra decreto federale concernente l’introduzione di un referendum finanziario)

5 FF 2005 5315