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Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 7 pagine
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Introduzione di un referendum finanziario. LF
Minoranza VI (Gross Andreas)
La legge federale del 17 giugno 200510 sul Tribunale federale (LTF) è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 3, 1° periodo
3 Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro i decreti dell’Assemblea federale concernenti i crediti d’impegno, contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull’ammissibilità di un’iniziativa o sull’esigenza di un referendum. …
…
Art. 88 cpv. 1 lett. b
1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
b. in materia federale contro:
1. i decreti dell’Assemblea federale sui crediti d’impegno;
2. le decisioni della Cancelleria federale;
3. le decisioni dei Governi cantonali.
Art. 100 cpv. 1bis (nuovo)
1bis Il ricorso contro un decreto dell’Assemblea federale su un credito d’impegno deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ufficiale.
10 RU 2006 1205