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Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 6 pagine

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Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 54a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE),

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema informatico centrale giusta l’articolo 54a LFE per il Servizio veterinario pubblico (SISVet). Vi figurano in particolare disposizioni relative:

a. alle competenze;

b. alla struttura e al contenuto del SISVet;

c. agli obblighi di notifica;

d. ai diritti di accesso;

e. alla comunicazione dei dati;

f. alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica;

g. all’archiviazione;

h. ai particolari relativi al finanziamento.

Art. 2 Scopo del SISVet

Il SISVet serve a trattare i dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per lo svolgimento dei compiti d’esecuzione del Servizio veterinario pubblico nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

Art. 3 Definizioni

I seguenti termini significano:

a. terzi incaricati: persone o organizzazioni cui l’autorità competente fa ricorso mediante contratto per svolgere i compiti d’esecuzione prescritti per legge nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari;

b. gestione: prestazioni ricorrenti, assistenza, manutenzione, migliorie tecniche e specialistiche e correzioni che garantiscono il corretto funzionamento del SISVet, nonché adeguamenti in base alle esigenze esecutive;

c. UFV: Ufficio federale di veterinaria, ivi compreso l’Istituto di virologia e di immunoprofilassi;

d. UFAL: Unità federale per la filiera alimentare dell’Ufficio federale della sanità pubblica, dell’UFV e dell’Ufficio federale dell’agricoltura;

e. servizio specializzato: servizio specializzato dell’UFV per il SISVet;

f. postazione d’accesso: installazione che, unita a una licenza, consente l’accesso al SISVet.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Responsabilità del sistema

1 L’UFV gestisce il SISVet presso l’Information Service Center del Dipartimento federale dell’economia (DFE).

2 In particolare:

a. conclude i contratti con i fornitori di prestazioni e gli accordi di utilizzazione con i Cantoni;

b. emana le prescrizioni tecniche necessarie all’utilizzo del sistema e all’inserimento dei dati;

c. redige il budget annuo e il conto annuale relativo alla gestione.

3 L’UFV si assume la responsabilità per il SISVet. In particolare, intraprende le misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

4 Le autorità d’esecuzione che utilizzano il SISVet sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. I Cantoni, in particolare, garantiscono l’accesso sicuro al SISVet, attraverso misure tecniche e organizzative.

RS 916.402

1 RS 916.40