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Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 6 pagine
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5 L’Information Service Center del DFE predispone l’infrastruttura e i servizi necessari alla gestione del SISVet.
6 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione garantisce l’accesso sicuro alla rete della Confederazione e la relativa gestione.
Art. 5 Servizio specializzato
Il servizio specializzato è competente per:
a. il supporto degli utenti (help desk). Rientra tra le competenze del servizio specializzato anche informare gli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle novità e a eventuali modifiche;
b. l’adeguamento del SISVet alle esigenze esecutive;
c. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
d. l’eliminazione di inconvenienti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
e. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro amministrazione;
f. l’esecuzione di corsi di formazione.
Art. 6 Comitato misto
1 Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell’UFV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.
2 Il comitato misto:
a. interviene nella redazione del budget annuo relativo alla gestione del SISVet;
b. consiglia l’UFV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione;
c. interviene nella pianificazione degli adeguamenti del SISVet alle esigenze esecutive e nella relativa definizione delle priorità;
d. formula proposte per l’ulteriore sviluppo del SISVet.
3 Può conferire incarichi al servizio specializzato.
4 Per la risoluzione di questioni specifiche il comitato misto può ricorrere a esperti esterni.
Sezione 3: Struttura e contenuto del SISVet
Art. 7 Struttura del SISVet
1 Il SISVet è costituito da una banca dati che si interfaccia alle banche dati di cui all’articolo 8 lettera a e da moduli necessari all’adempimento dei compiti d’esecuzione.
2 Si tratta in particolare di moduli per:
a. la gestione delle crisi in caso di focolai di epizoozie;
b. l’amministrazione di progetti, casi, autorizzazioni, rapporti e documenti;
c. le impostazioni di sistema e l’amministrazione degli utenti.
Art. 8 Fonte dei dati registrati
I dati registrati nel SISVet provengono dalle seguenti fonti:
a. Vengono rilevati:
1. dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA) giusta gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 20052,
2. dal sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS/SIPA dell’Ufficio federale dell’agricoltura giusta l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui dati agricoli,
3. dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta l’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19934 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti,
4. dalla banca dati dei laboratori gestita dall’UFV giusta l’articolo 312 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie,
5. dalla banca dati Geoservices dell’Ufficio federale di topografia giusta...;
b. Vengono inseriti:
6. dalle autorità d’esecuzione dei Cantoni e della Confederazione,
7. da terzi incaricati (art. 16).