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Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 6 pagine

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5 L’Information Service Center del DFE predispone l’infrastruttura e i servizi necessari alla gestione del SISVet.

6 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione garantisce l’accesso sicuro alla rete della Confederazione e la relativa gestione.

Art. 5 Servizio specializzato

Il servizio specializzato è competente per:

a. il supporto degli utenti (help desk). Rientra tra le competenze del servizio specializzato anche informare gli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle novità e a eventuali modifiche;

b. l’adeguamento del SISVet alle esigenze esecutive;

c. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;

d. l’eliminazione di inconvenienti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;

e. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro amministrazione;

f. l’esecuzione di corsi di formazione.

Art. 6 Comitato misto

1 Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell’UFV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.

2 Il comitato misto:

a. interviene nella redazione del budget annuo relativo alla gestione del SISVet;

b. consiglia l’UFV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione;

c. interviene nella pianificazione degli adeguamenti del SISVet alle esigenze esecutive e nella relativa definizione delle priorità;

d. formula proposte per l’ulteriore sviluppo del SISVet.

3 Può conferire incarichi al servizio specializzato.

4 Per la risoluzione di questioni specifiche il comitato misto può ricorrere a esperti esterni.

Sezione 3: Struttura e contenuto del SISVet

Art. 7 Struttura del SISVet

1 Il SISVet è costituito da una banca dati che si interfaccia alle banche dati di cui all’articolo 8 lettera a e da moduli necessari all’adempimento dei compiti d’esecuzione.

2 Si tratta in particolare di moduli per:

a. la gestione delle crisi in caso di focolai di epizoozie;

b. l’amministrazione di progetti, casi, autorizzazioni, rapporti e documenti;

c. le impostazioni di sistema e l’amministrazione degli utenti.

Art. 8 Fonte dei dati registrati

I dati registrati nel SISVet provengono dalle seguenti fonti:

a. Vengono rilevati:

1. dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA) giusta gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 20052,

2. dal sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS/SIPA dell’Ufficio federale dell’agricoltura giusta l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui dati agricoli,

3. dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta l’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19934 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti,

4. dalla banca dati dei laboratori gestita dall’UFV giusta l’articolo 312 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie,

5. dalla banca dati Geoservices dell’Ufficio federale di topografia giusta...;

b. Vengono inseriti:

6. dalle autorità d’esecuzione dei Cantoni e della Confederazione,

7. da terzi incaricati (art. 16).

2 RS 916.404

3 RS 919.117.71

4 RS 431.903

5 RS 916.401