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Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 6 pagine

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Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Art. 20 Protezione dei dati

L’UFV, l’UFAL e le autorità cantonali d’esecuzione provvedono a che le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. Per le misure organizzative e tecniche necessarie in tal senso l’UFV emana un regolamento per il trattamento.

Art. 21 Diritti delle persone interessate

1 I diritti delle persone in merito alle quali vengono trattati dati nel SISVet, in particolare i diritti d’informazione, di rettifica e di cancellazione, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati.

2 Se una persona interessata intende far valere diritti, deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta all’ufficio veterinario del Cantone in cui risiede.

3 L’autorità che ha inserito i dati nel SISVet provvede d’ufficio alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 22 Sicurezza informatica

1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica si riferiscono all’ordinanza del 26 settembre 200314 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

2 L’UFV provvede a che le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi siano parte integrante degli accordi operativi e di licenza nonché dei contratti di prestazione conclusi con terzi e volti alla manutenzione tecnica del sistema.

3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per la propria sfera di competenza.

Art. 23 Archiviazione e cancellazione dei dati

1 L’UFV propone all’Archivio federale di archiviare i dati non più necessari giusta le prescrizioni della legge del 26 giugno 199815 sull’archiviazione e provvede alla loro successiva cancellazione dal SISVet.

2 La cancellazione dei dati avviene immediatamente dopo la loro trasmissione all’Archivio federale o successivamente alla decisione negativa in merito da parte di quest’ultimo.

3 I Cantoni provvedono alla cancellazione dei dati non più necessari e non degni di archiviazione da loro stessi inseriti nel SISVet per lo svolgimento dei rispettivi compiti d’esecuzione.

Sezione 8: Finanziamento del SISVet

Art. 24

1 I costi di gestione relativi al SISVet sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni, e non comprendono le spese sostenute dal servizio specializzato.

2 I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d’accesso di cui dispongono. Per i Cantoni con oltre due postazioni d’accesso è possibile prevedere contributi ridotti.

3 Gli indennizzi per le postazioni d’accesso vengono disciplinati nei contratti di utilizzazione.

4 La quota dei costi di gestione rimanente alla totalità dei Cantoni una volta detratto l’indennizzo per le postazioni d’accesso viene suddivisa in base al numero delle postazioni d’accesso a disposizione dei Cantoni stessi.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

Il DFE può emanare ulteriori disposizioni esecutive.

Art. 26 Diritto previgente: abrogazione

L’articolo 65b dell’ordinanza del 27 giugno 199516 sulle epizoozie è abrogato.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

(Data) In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione:

13 RS 235.1

14 RS 172.010.58

15 RS 152.1

16 RS 916.401