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Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 6 pagine
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Art. 12 Diritti di accesso e di trattamento
1 I diritti di accesso e di trattamento sono disciplinati nell’allegato.
2 Il DFE può modificare l’allegato qualora i diritti di accesso e di trattamento delle autorità d’esecuzione debbano essere adeguati per l’adempimento dei relativi compiti prescritti per legge.
Art. 13 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo
Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo:
a. le autorità cantonali d’esecuzione;
b. i collaboratori dell’UFV e dell’UFAL che inseriscono o trattano i dati in relazione ai compiti d’esecuzione e di rapporto;
c. i collaboratori del servizio specializzato;
d. i terzi incaricati.
Art. 14 Accesso ai dati di esecuzione mediante procedura di richiamo
1 Le autorità cantonali d’esecuzione e i collaboratori dell’UFV e dell’UFAL, giusta l’articolo 13 lettera b, hanno accesso ai seguenti dati di esecuzione mediante procedura di richiamo:
a. dati che hanno inserito personalmente nel sistema;
b. dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d’esecuzione (art. 10);
c. dati provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria e riguardanti:
1. la categoria di una persona o di un’azienda;
2. casi o domande di autorizzazione che essi stessi hanno registrato in relazione a una persona o a un’azienda proveniente da un altro Cantone.
2 Gli amministratori dell’UFV hanno accesso mediante procedura di richiamo a tutti i dati di esecuzione necessari all’adempimento dei rispettivi compiti, in particolare ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.
Art. 15 Accesso ad altri dati mediante procedura di richiamo
Gli amministratori presso l’UFV e le autorità d’esecuzione hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari per l’amministrazione e all’adeguamento del sistema.
Art. 16 Concessione dell’accesso mediante procedura di richiamo a terzi incaricati
1 L’accesso mediante procedura di richiamo e l’autorizzazione all’inserimento dei dati nel SISVet possono essere concessi a terzi incaricati purché ciò non riguardi dati degni di particolare protezione. L’accesso ai dati di aziende e l’autorizzazione all’inserimento degli stessi possono essere concessi a terzi incaricati solo se i dati in questione non consentono di identificare profili della personalità.
2 I diritti di accesso, di trattamento e di protezione dei dati sono da definirsi nell’ambito dell’incarico.
Sezione 6: Comunicazione di dati
Art. 17 Comunicazione di dati alle autorità per l’adempimento dei rispettivi compiti prescritti per legge
1 L’UFV, l’UFAL e le autorità cantonali d’esecuzione possono comunicare ad altre autorità dati degni di particolare protezione contenuti nel SISVet nella misura in cui una legge in senso formale lo preveda. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di liste, rapporti o set di dati in formato elettronico.
2 Nel quadro di compiti d’esecuzione coordinati nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari, possono essere comunicati ad altre autorità in forma elettronica o in un’altra modalità appropriata dati non degni di particolare protezione.
Art. 18 Comunicazione di dati per scopi di pianificazione, scientifici e statistici
1 Qualora sia tenuto a redigere rapporti in conformità al diritto svizzero o internazionale, l’UFV comunica in forma anonima i dati necessari contenuti nel SISVet.
2 L’UFV tiene conto dei requisiti definiti nella legge del 9 ottobre 199212 sulla statistica federale.
Art. 19 Comunicazione di dati a privati
L’UFV, l’UFAL e le autorità cantonali d’esecuzione possono comunicare a privati dati relativi a persone e aziende contenuti nel SISVet, se esiste in tal senso una base legale o le persone/le aziende coinvolte forniscono il proprio consenso.
12 RS 431.01