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Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 6 pagine
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Art. 9 Contenuto del SISVet
1 Il SISVet contiene quattro tipologie di dati:
a. dati di base relativi a persone e aziende: questi dati servono a identificare le persone e le aziende. Vengono importati dall’AGIS/SIPA, dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA), dal RIS e dalla banca dati Geoservices oppure vengono inseriti manualmente dalle autorità d’esecuzione dei Cantoni e della Confederazione;
b. dati specifici dell’esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti d’esecuzione nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari, inclusi i dati provenienti dalle notifiche giusta l’articolo 10;
c. dati utili all’amministrazione e all’adeguamento del sistema alle esigenze esecutive: liste di riferimento, configurazioni di sistema per i processi d’esecuzione, formulari per l’inserimento dei dati;
d. dati relativi agli utenti: dati di autenticazione, ruoli utenti assegnati, impostazioni di base per l’utilizzo del sistema.
2 Sono considerati dati di base:
a. i dati di contatto delle persone e delle aziende;
b. le informazioni che indicano se la persona o l’azienda è attiva o non attiva nel sistema, nonché i numeri assegnati automaticamente dal sistema;
c. i numeri che servono a identificare l’azienda e il numero del rispettivo ufficio veterinario competente;
d. le cartine geografiche.
3 I dati contenuti nel SISVet sono riportati nell’allegato.
Sezione 4: Notifiche
Art. 10
1 Le autorità cantonali d’esecuzione adempiono, attraverso il SISVet, agli obblighi di notifica nei confronti dell’UFV per quanto concerne:
a. i dati relativi ai casi di epizoozia diagnosticati e i risultati delle analisi e dei controlli ordinati giusta gli articoli 65 e 65a dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie;
b. i risultati dei casi di sospetto confermati per epizoozie altamente contagiose giusta l’articolo 84 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie;
c. i risultati dei controlli ufficiali in materia di protezione degli animali sugli effettivi di animali da reddito giusta l’articolo 70 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 maggio 19817 sulla protezione degli animali;
d. i risultati dei controlli giusta l’articolo 62 capoverso 3 lettere b–e dell’ordinanza del 23 novembre 20058 concernente la macellazione e il controllo delle carni;
e. i dati destinati ai rapporti giusta l’articolo 33 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 agosto 20049 sui medicamenti per uso veterinario;
f. i risultati dei controlli giusta l’articolo 12 dell’ordinanza del 23 novembre 200510 concernente la qualità del latte.
g. i dati delle aziende alimentari giusta l’articolo 78 dell’ordinanza del 23 novembre 200511 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
2 Sono fatti salvi ulteriori obblighi di notifica che devono essere adempiuti attraverso il SISVet sulla base di altri fondamenti legali.
3 In casi urgenti giusta l’articolo 57 capoverso 2 LFE l’UFV può disporre che gli vengano notificati ulteriori dati attraverso il SISVet.
Sezione 5: Accesso al SISVet
Art. 11 Concessione dei diritti di accesso e di trattamento
1 I diritti di accesso e di trattamento vengono definiti in relazione ai compiti d’esecuzione e al ruolo utente previsto per la persona all’interno del sistema.
2 La concessione o la modifica dei diritti di accesso e di trattamento avviene dietro apposita domanda inoltrata al servizio specializzato.
3 In caso di rappresentanti dei Cantoni, la domanda deve essere inoltrata dall’autorità d’esecuzione competente.
4 I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali nonché le rispettive responsabilità vanno definiti negli accordi di utilizzazione.
6 RS 916.401
7 RS 455.1 / RU 2006 5217
8 RS 817.190
9 RS 812.212.27 / RU 2006 5217
10 RS 916.351.0 / RU 2006 5217
11 RS 817.02