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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 8 pagine
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Legge federale sull’organizzazione dell’azienda delle poste della Confederazione
4 Se i mezzi propri della Posta e delle sue società non sono sufficienti, la Confederazione risponde
a. per i conferimenti dei clienti, fino a concorrenza di 100 000 franchi per creditore e durante un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge;
b. per i prestiti ancora pendenti al termine del suddetto periodo quinquennale, fino alla loro scadenza;
c, per tutti gli altri impegni, fino alla loro scadenza oppure durante il periodo di disdetta, ma non oltre un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
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Art. 18 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.