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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine
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Appendice 1.2 (artt. 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici
1 Definizione degli impianti
1.1 In generale
Gli impianti fotovoltaici consistono di un campo fotovoltaico di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Il campo fotovoltaico può essere composto di diversi sottocampi simili. Per quanto riguarda la rimunerazione, i sottocampi, che appartengono a diverse categorie di impianti di cui al numero 2 sono considerati impianti autonomi.
1.2 Nuovi impianti
Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d’esercizio completi, aumenta la produzione di elettricità almeno del 50 per cento.
2 Categorie
2.1. Impianti isolati
Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione. Esempi: impianti in giardini o su terreni incolti.
2.2. Impianti annessi
Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità. Esempi: pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole
2.3. Impianti integrati
Impianti integrati in un edificio e adibiti a una duplice funzione. Esempi: moduli fotovoltaici inseriti al posto delle tegole o di elementi della facciata, moduli integrati in pareti insonorizzanti.