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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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Appendice 1.2 (artt. 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

1 Definizione degli impianti

1.1 In generale

Gli impianti fotovoltaici consistono di un campo fotovoltaico di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Il campo fotovoltaico può essere composto di diversi sottocampi simili. Per quanto riguarda la rimunerazione, i sottocampi, che appartengono a diverse categorie di impianti di cui al numero 2 sono considerati impianti autonomi.

1.2 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d’esercizio completi, aumenta la produzione di elettricità almeno del 50 per cento.

2 Categorie

2.1. Impianti isolati

Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione. Esempi: impianti in giardini o su terreni incolti.

2.2. Impianti annessi

Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità. Esempi: pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole

2.3. Impianti integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti a una duplice funzione. Esempi: moduli fotovoltaici inseriti al posto delle tegole o di elementi della facciata, moduli integrati in pareti insonorizzanti.