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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine
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f. per gli impianti rinnovati e ampliati, le cifre sulla produzione negli ultimi cinque anni d’esercizio completi nonché il conteggio dei costi di investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento.
5.2 Notifica
La richiesta deve essere presentata al più tardi entro sei mesi dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. licenza di costruzione eventualmente necessaria;
b. possibilità di allacciamento alla rete;
c. tipo di impianto (descrizione tecnica dettagliata);
d. prevista data di messa in esercizio.
5.3 Messa in esercizio
Per gli impianti integrati, la documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro nove mesi dalla notifica e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. data della messa in esercizio;
b. verbale di collaudo;
c. eventuali modifiche delle indicazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2.
6 Dati dell’impianto
Il gestore dell’impianto è tenuto a notificare ogni anno all’Ufficio federale la produzione di elettricità del trascorso anno civile.