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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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Appendice 1.3 (artt. 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per l’energia eolica

1 Definizione degli impianti

1.1 In generale

Gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

1.2 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d’esercizio completi, aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento.

2 Categorie

Le categorie sono integrate nel calcolo di cui al numero 3.

3 Calcolo della rimunerazione

3.1 Per cinque anni a partire dalla data della regolare messa in esercizio, la

rimunerazione per l’elettricità prodotta da impianti ad energia eolica (aerogeneratori) ammonta a 23 centesimi/kWh.

3.2 Dopo cinque anni, la produzione media di elettricità negli ultimi cinque anni

di esercizio completi (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento dell’impianto ai sensi del numero 3.3 nel modo seguente:

a. se il reddito effettivo raggiunge o supera il 150 per cento del reddito di riferimento, la rimunerazione viene subito ridotta a 15 centesimi/kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione;

b. se il reddito effettivo è inferiore al 150 per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di 23 centesimi/kWh viene prolungato di due mesi ogni 75 millesimi di differenza tra il reddito effettivo e il reddito di riferimento. In seguito la rimunerazione è ridotta a 15 centesimi/kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione. L’Ufficio federale è incaricato di disciplinare il calcolo dettagliato del reddito di riferimento mediante direttiva.