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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a. eventuali modifiche delle indicazioni rispetto alla notifica;

b. data di messa in esercizio.

5.8 Dati dell’impianto

Il gestore dell’impianto è tenuto a notificare ogni anno all’Ufficio federale i seguenti dati relativi all’impianto per il trascorso anno civile:

a. data di messa in esercizio; data di disattivazione;

b. potenza elettrica installata (kWel);

c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) riferita all’anno civile.

6 Altri impianti a biomassa

6.1 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d’esercizio completi, mantenendo al medesimo livello il coefficiente di sfruttamento del calore

a. nei processi di evaporazione:

aumenta il coefficiente di sfruttamento elettrico almeno del 25 per cento;

b. negli altri impianti ad abbinamento forza-calore:

aumenta la produzione di elettricità almeno del 30 per cento.

6.2 Esigenze minime generali

a. Biomassa ammessa

1. piante e parti di piante;

2. vettori energetici prodotti a partire da piante o parti di piante, i cui elementi e prodotti intermedi sono stati tutti prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1;

3. rifiuti e sottoprodotti di origine vegetale e animale;

4. rifiuti organici delle economie domestiche, dell’artigianato e dei servizi e dell’industria alimentare;

5. gas e liquidi prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1 mediante fermentazione, gassificazione o pirolisi, nonché i prodotti secondari e sottoprodotti che ne derivano;

6. alcoli prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1, i cui elementi, prodotti intermedi, prodotti secondari e sottoprodotti sono stati prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1;

7. legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, imballaggi o mobili in legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere, sempreché non si tratti di rifiuti problematici ai sensi dell’allegato