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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine
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La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. eventuali modifiche delle indicazioni rispetto alla notifica;
b. data di messa in esercizio.
5.8 Dati dell’impianto
Il gestore dell’impianto è tenuto a notificare ogni anno all’Ufficio federale i seguenti dati relativi all’impianto per il trascorso anno civile:
a. data di messa in esercizio; data di disattivazione;
b. potenza elettrica installata (kWel);
c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) riferita all’anno civile.
6 Altri impianti a biomassa
6.1 Nuovi impianti
Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d’esercizio completi, mantenendo al medesimo livello il coefficiente di sfruttamento del calore
a. nei processi di evaporazione:
aumenta il coefficiente di sfruttamento elettrico almeno del 25 per cento;
b. negli altri impianti ad abbinamento forza-calore:
aumenta la produzione di elettricità almeno del 30 per cento.
6.2 Esigenze minime generali
a. Biomassa ammessa
1. piante e parti di piante;
2. vettori energetici prodotti a partire da piante o parti di piante, i cui elementi e prodotti intermedi sono stati tutti prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1;
3. rifiuti e sottoprodotti di origine vegetale e animale;
4. rifiuti organici delle economie domestiche, dell’artigianato e dei servizi e dell’industria alimentare;
5. gas e liquidi prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1 mediante fermentazione, gassificazione o pirolisi, nonché i prodotti secondari e sottoprodotti che ne derivano;
6. alcoli prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1, i cui elementi, prodotti intermedi, prodotti secondari e sottoprodotti sono stati prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1;
7. legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, imballaggi o mobili in legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere, sempreché non si tratti di rifiuti problematici ai sensi dell’allegato