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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine
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a. licenza di costruzione;
b. eventuali modifiche delle indicazioni rispetto alla notifica preliminare;
c. prevista data di messa in esercizio.
Messa in esercizio
La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. eventuali modifiche delle indicazioni rispetto alla notifica;
b. data di messa in esercizio.
3.8 Dati dell’impianto
Il gestore dell’impianto è tenuto a notificare ogni anno all’Ufficio federale i seguenti dati relativi all’impianto per il trascorso anno civile.
a. data di messa in esercizio; data di disattivazione;
b. potenza elettrica installata (kWel);
c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) riferita all’anno civile.
4 Forni per l’incenerimento di fanghi
4.1 Nuovi impianti
Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d’esercizio completi, il coefficiente di sfruttamento dell’elettricità aumenta almeno del 25 per cento e l’indice di sfruttamento del calore rimane almeno uguale.
4.2 Esigenze relative ai fanghi e all’incenerimento
Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati o fanghi essiccati mediante energie rinnovabili.
Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto energie rinnovabili.
4.3 Esigenze energetiche
Fanno stato le esigenze di cui al numero 3.3.
4.4 Rimunerazione
La rimunerazione viene fissata ogni anno per l’anno successivo sulla base dei valori medi annuali dell'anno precedente.
Coefficiente di Rimunerazione (cent./kWh)
sfruttamento del calore
0%10
60% 12,5