Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 81 pagine

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Revisioni OEIA e ODO – Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva 25 agosto 2008

Canton Zugo Il Governo del Canton Zugo chiede di alzare la soglia a 18 buche.

I campi da golf presuppongono di norma un piano regolatore di dettaglio (art. 5 cpv. 3 OEIA) che già obbliga le autorità competenti a ponderare tutti gli interessi e ad effettuare un accurato esame giuridico.

7.32 Tipi d’impianto n. 70.5, 70.5a, 70.6 e 70.6a

Modifiche secondo I due vecchi tipi d’impianto per la sintesi e la produzione di prodotti chimici (n. 70.5 l’avamprogetto di e n. 70.6) vengono sostituiti da quattro nuovi tipi d’impianto, differenziati e adeguati

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revisione alla terminologia delle direttive UE concernenti l’EIA :

con i nuovi tipi d’impianto n. 70.5 (impianti con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m² o una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimici di base organici, prodotti chimici di base inorganici o concimi contenenti fosforo, azoto o potassio) e n. 70.5a (impianti per la sintesi in quantità industriali di materie prime per prodotti ftosanitari e biocidi o per la sintesi di prodotti farmaceutici di base attraverso l’uso di un procedimento chimico o biologico), l’obbligo dell’EIA è definito in modo da tener meglio conto dell’effettiva tossicità ed ecotossicità delle sostanze e dei preparati prodotti. Per il tipo d’impianto 70.5a non viene fissato alcun valore soglia, ma soltanto indicata la produzione di sostanze e di preparati in quantità industriale, perché il carico ambientale, a seconda del tipo di sostanza, potrebbe essere notevole già in piccole quantità.

Con i nuovi tipi d’impianto n. 70.6 (impianti con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m² o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti intermedi e di prodotti chimici) e n. 70.6a (impianti industriali per la lavorazione di prodotti fitosanitari e biocidi, prodotti farmaceutici, colori, vernici, elastomeri o perossidi), l’obbligo dell’EIA è definito in modo da tener meglio conto dell’effettiva tossicità ed ecotossicità delle sostanze e dei preparati lavorati. Il tipo d’impianto 70.6a è definito analogamente al tipo d’impianto 70.5a.

Riepilogo Sei Cantoni (BE, UR, AG, TI, NE, JU) e il PLR approvano l’avamprogetto. Tre

Cantoni (ZH, GR, BL) condividono le formulazioni per gli impianti 70.5 e 70.6, ma chiedono che per quelli n. 70.5a e 70.6a venga adottata la medesima formulazione o fornita una precisazione. Eco Swiss e Swissmem concordano anch’esse con le formulazioni 70.5 e 70.6, ma chiedono la cancellazione dei n. 70.5a e 70.6a.

Il Canton Basilea-Città si pronuncia a favore del mantenimento della formulazione attuale per i tipi d’impianto n. 70.5 e 70.6, ma chiede una puntualizzazione per i tipi d’impianto 70.5a e 70.6a qualora essi venissero introdotti.

Il Canton Soletta, economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori e Swisstextiles chiedono di mantenere l’attuale formulazione per i tipi d’impianto n. 70.5 e 70.6,

nonché di depennare nuovamente i due nuovi tipi d’impianto n. 70.5a e 70.6a.

L’UDC auspica un innalzamento generale dei valori soglia.

8 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, datata 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e Direttiva 97/11/CE del Consiglio, datata 3 marzo 1997, che modifica la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.