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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Revisione LADI SECO-DA/TC
Consultazione
Articolo 18 14.12.2007
Art. 18 Periodi di attesa
1 Il diritto all’indennità inizia dopo un periodo di attesa generale di cinque giorni di disoccupazione controllata.
1bis Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa generale determinati gruppi di assicurati.
2 Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 possono riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa speciale di 260 giorni.12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1. Esse non devono compiere il periodo di attesa fissato nel capoverso 1.
2bis Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettere b e c e capoverso 2 possono riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa speciale di cinque giorni.
3 Se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività stagionale o alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa speciale stabilito dal Consiglio federale.
4 Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie i presupposti del diritto all’indennità. Ogni giorno di disoccupazione controllata è considerato giorno di attesa.
5 I giorni durante i quali l’assicurato partecipa a un semestre di motivazione sono dedotti dal periodo di attesa.
Modifica dei capoversi 1, 1bis e 3
Precisazione di natura linguistica e sistematica.
Motivazione relativa ai capoversi 1, 1bis e 3
Designazione più chiara del periodo di attesa generale e dei periodi di attesa speciali.
Modifica dei capoversi 2 e 2bis
Il periodo di attesa imposto alle persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a (formazione scolastica, riqualificazione, perfezionamento) è portato da 120 a 260 giorni. I motivi previsti all’articolo 6 capoverso 1 OADI (avere più di 25 anni, beneficiare di una formazione professionale completa e avere obblighi di mantenimento nei confronti di figli) non danno più diritto a una riduzione di tale periodo di attesa speciale. Osservando il periodo di attesa di 260 giorni
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