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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Motivazione relativa al capoverso 2 lettera c

Anche se la nozione di invalidità è stata uniformata all’articolo 8 LPGA, nella pratica i capoversi 2 lettera c degli articoli 22 e 27 sono fonte di trattamenti disuguali e insoddisfacenti per assicurati che si trovano in situazioni identiche.

Secondo la regolamentazione attuale sono considerati invalidi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 lettera c LADI le persone che riscuotono una rendita d’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità (LAI), dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) o dell’assicurazione militare (LAM) o che hanno richiesto una tale rendita (cfr. art. 33 cpv. 3 OADI). La riscossione di una rendita minima di una delle assicurazioni summenzionate (cfr. tabella) influisce già sull’importo dell’indennità giornaliera. La riscossione di una rendita di invalidità del secondo pilastro non viene per contro menzionata. Il grado di invalidità minimo che dà diritto a una rendita varia in funzione dell’assicurazione: per la LAI è del 40% mentre per la LAINF è del 10%. La LAM non prevede invece alcuna soglia minima.

Oltre all’importo del tasso d’indennità bisognerebbe armonizzare, nell’ambito della presente revisione, anche il numero massimo di indennità giornaliere modificando l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI (cfr. relativa modifica). Nella versione attuale, l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI menziona le rendite di invalidità della LAI e della LAINF, la cui riscossione dà diritto a 520 indennità giornaliere. Non si fa invece riferimento a coloro che beneficiano di una rendita di invalidità della LAM e del secondo pilastro.

La seguente tabella mostra la situazione insoddisfacente che vige attualmente nei singoli rami assicurativi.

Rendita a partire da

Numero di indennità

un grado di Tasso d’indennità giornaliere invalidità del LAI 40% 80%520

LAINF 10% 80%520

LAM 1% 80%400

LPP 40% 70%400

Per stabilire il tasso d’indennità e il numero di indennità giornaliere è ora determinante il grado di invalidità minimo del 40%, indipendentemente dal fatto che sia stato fissato dall’AI o da un’altra assicurazione. Le persone che adempiono questo presupposto hanno diritto a un’indennità giornaliera più elevata e a un numero di indennità superiore, a prescindere dal tipo di assicurazione invalidità (LAI, LAM, LAINF, LPP).

Il prolungamento della durata di riscossione dell’indennità dipende, tra l’altro, dalla difficoltà a trovare un lavoro riscontrata dai beneficiari di una rendita di invalidità o da coloro che ne richiedono una.

L’uniformazione a un grado di invalidità minimo del 40% è giustificata se si considera che già attualmente la maggior parte delle persone interessate da queste disposizioni riscuotono una rendita AI ai sensi della LAI e hanno quindi un grado di invalidità di almeno il 40%. A ciò si aggiunge il fatto che la difficoltà a trovare un impiego menzionata in precedenza è minore se il grado di invalidità è inferiore al 40%.

9/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)