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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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l’assicurato compie allo stesso tempo anche il periodo di attesa generale di 5 giorni di cui all’articolo 18 capoverso 1 LADI.

Il periodo di attesa imposto alle persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù del capoverso 3 LADI (ritorno in Svizzera dopo un soggiorno all’estero) viene portato da 5 a 260 giorni.

Gli altri assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell’articolo 14 LADI devono osservare, come previsto finora, un periodo di attesa speciale di 5 giorni.

Motivazione relativa ai capoversi 2 e 2bis

Il periodo di attesa speciale viene portato a 260 giorni per alcuni assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione in modo da rendere più difficile il loro accesso all’assicurazione contro la disoccupazione. Si tratta infatti di persone che, in genere, hanno buone opportunità di trovare un lavoro. Sono interessati in particolare coloro che si mettono a disposizione del mercato del lavoro al termine di una formazione, di un perfezionamento professionale o di una riqualificazione nonché i cittadini svizzeri e stranieri titolari di un permesso di domicilio che ritornano in Svizzera dopo aver seguito una formazione o esercitato un’attività dipendente all’estero. Queste categorie di assicurati non sono colpite da un evento inatteso. Come previsto finora, i giovani possono eventualmente partecipare a un semestre di motivazione secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI (cfr. motivazione relativa al capoverso 5).

Tutti gli altri assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione devono compiere, come è stato il caso finora, un periodo di attesa speciale di 5 giorni essendo stati esonerati in seguito a un evento inatteso, come ad esempio malattia, infortunio, separazione, divorzio, morte del coniuge, che li ha costretti a cercare un lavoro senza esservi preparati.

Modifica del capoverso 4

Durante il periodo di attesa generale e il periodo di attesa speciale l’assicurato deve adempiere i presupposti del diritto all’indennità di cui all’articolo 8 LADI. Con questa modifica vengono trasposti nella legge gli attuali articoli 6 capoverso 6 secondo periodo e 6a capoverso 1 secondo periodo OADI.

Il periodo di attesa generale e i periodi di attesa speciali non vengono più ammortizzati in funzione del valore effettivo, bensì su base temporale. In altri termini, ogni giorno di disoccupazione controllata è considerato un giorno di attesa, anche se l’assicurato non percepisce un’indennità giornaliera intera in seguito, ad esempio, a un guadagno intermedio.

Motivazione relativa al capoverso 4

Come previsto finora, l’assicurato deve adempiere i presupposti del diritto all’indennità durante tutto il periodo di attesa; in particolare, deve mettersi a disposizione per il collocamento.

Per ogni giorno di disoccupazione controllata l’assicurato compirà un giorno di attesa, indipendentemente dal fatto che consegua o meno un guadagno intermedio (“deduzione temporale”). Se i giorni di attesa fossero ammortizzati in base al valore effettivo, un assicurato che deve osservare un periodo di attesa di 260 giorni potrebbe non aver diritto alle indennità giornaliere durante l’intero termine quadro per la riscossione della prestazione dato che, con un tasso di occupazione ad esempio del 30%, non riuscirebbe a compiere il suo periodo di attesa.

Modifica del capoverso 5

Con questa modifica viene trasposto nella legge l’attuale articolo 6 capoverso 1ter OADI.

6/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)