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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 22 capoverso 2 lettere a e c 14.12.2007

Art. 22 cpv. 2 lett. a e c

2 Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli; l’obbligo di mantenimento ai sensi della presente legge si estingue al più tardi quando il figlio raggiunge i 25 anni di età;

c. non sono invalidi (art. 8 LPGA4). non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno al 40 per cento.

Modifica del capoverso 2 lettera a

Delimitazione dell’obbligo di mantenimento.

Modifica del capoverso 2 lettera c

Armonizzazione del testo e del contenuto dell’articolo 22 capoverso 2 lettera c e dell’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI riguardo all’importo dell’indennità giornaliera, al numero massimo di indennità giornaliere e al grado di invalidità minimo preso in considerazione. Stralcio di "ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo".

Motivazione relativa al capoverso 2 lettera a

Secondo l’articolo 22 capoversi 1 e 2 lettera a LADI, i disoccupati ricevono un’indennità giornaliera pari all’80% se hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli. Nella LADI l’obbligo di mantenimento non è limitato all’età di 25 anni; nella sua giurisprudenza il TFA ha stabilito che, non esistendo una regolamentazione nella LADI, in materia di assicurazione contro la disoccupazione si applica la norma prevista dal Codice civile, secondo cui l’obbligo di mantenimento non si estingue quando il figlio compie 25 anni di età ma soltanto quando questi conclude la propria formazione (DTFA, causa K. del 13.2.2004, C 103/03).

Con la presente modifica l’obbligo di mantenimento viene adeguato alle legislazioni cantonali, in base a cui i sussidi di formazione vengono versati al massimo fino al compimento del 25esimo anno d’età. L’esecuzione viene così uniformata e semplificata in quanto si determina con chiarezza il momento a partire da cui l’indennità giornaliera ridiscende al 70%. Questa modifica permette di evitare accertamenti onerosi per stabilire il livello di formazione raggiunto dal figlio per il quale vi è un obbligo di mantenimento e di migliorare il coordinamento con le altre assicurazioni sociali.

Secondo quanto sostenuto dal TFA, fintantoché il legislatore non prevede eccezioni nella legge o nell’ordinanza, l’obbligo di mantenimento applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione è disciplinato in base al Codice civile (DTFA, causa K del 13.2.2004, C 103/03). Nulla si oppone quindi, secondo il TFA, all’introduzione di una simile regolamentazione speciale in deroga al Codice civile.

8/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)