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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Revisione LADI SECO-DA/TC
Consultazione Articolo 106 (incl. note a fondo pagina) 14.12.2007
Titolo ottavo: Disposizioni penali361
Art. 106
Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,
chiunque viola il suo obbligo d’annunciare,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti, chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,
chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure
chiunque, come titolare della cassa di un’organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo,
è punito con la una multa fino a 5 000 franchi, purché non si tratti di una fattispecie di cui all’articolo 105.
361
A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
Modifica
Adeguamento delle disposizioni penali della LADI al nuovo Codice penale riveduto, in vigore dal 1° gennaio 2007 (CP).
Motivazione
La multa fino a 5 000 franchi prevista dall’articolo 106 LADI corrisponde alla multa massima prevista dal vecchio CP. È preferibile non più menzionare questo importo nella LADI affinché la multa massima possa essere sistematicamente allineata all’importo previsto dal CP, attualmente di 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 CP). Qualsiasi modifica di questo importo sarà ora applicabile senza dover adeguare la LADI.
52/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)