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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 97a capoverso 1 lettera f numero 6 14.12.2007

Art. 97a cpv. 1 lett. f n. 6 (nuovo)

f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

6. alle autorità competenti in materia di stranieri, qualora necessitino dei dati e delle informazioni per poter applicare la legge sugli stranieri.

Modifica

Aggiunta della comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di stranieri.

Motivazione

La nuova legge sugli stranieri (LStr) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 prevede, all’articolo 97 capoverso 2, che le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, in singoli casi e su richiesta motivata, a fornire alle autorità in materia di stranieri i dati e le informazioni necessari per l’applicazione della LStr. Siccome le disposizioni sulla protezione dei dati che disciplinano la comunicazione dei dati devono essere sancite, oltre che nelle leggi federali interessate, anche nelle leggi specifiche delle assicurazioni sociali, occorre completare la LADI aggiungendo la comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di stranieri. Nella risposta alla mozione Müller Walter (07.3055), Comunicazione di dati degli uffici di collocamento alle autorità cantonali di polizia degli stranieri, il Consiglio federale si dichiara d’accordo a introdurre questo punto nella LADI in occasione della sua prossima revisione.

48/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)