Progetto
Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 49Fedlex · Progetto
Revisione LADI SECO-DA/TC
Consultazione
Articolo 98 14.12.2007
Art. 98
Gli assicuratori e gli organi di esecuzione sono esentati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto per l’esecuzione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Modifica
Le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto.
Motivazione
L’esenzione fiscale degli assicuratori e degli organi di esecuzione per le imposte dirette è disciplinata dall’articolo 80 LPGA. In seguito all’entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003), l’articolo 98 LADI, che disciplinava l’esenzione dei titolari per l’imposta sul reddito e sulla sostanza, è stato abrogato. L’imposta sul valore aggiunto, quale imposta indiretta, non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 80 LPGA.
Conseguenze finanziarie
Risparmio di 4 milioni di franchi all’anno.
49/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)