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Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 4 pagine

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Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie

(Art. 30 cpv 2 lett. b LL)

I giovani possono essere occupati per attività culturali, artistiche e sportive nonché a scopo pubblicitario in occasione di registrazioni radiofoniche o televisive, di riprese filmate o fotografiche, e in occasione di manifestazioni culturali quali spettacoli teatrali, circensi o musicali, incluse le prove, nonché nell’ambito di eventi sportivi, purché l’attività non abbia ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani e non ne pregiudichi la frequenza e le prestazioni scolastiche.

Art. 8 Lavori leggeri

(Art. 30 cpv 2 lett. a LL)

1Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani dai 13 in poi possono essere occupati per lavori leggeri, segnatamente nell’ambito di un periodo di pratica di orientamento professionale secondo un programma stabilito dall’azienda o dal servizio di orientamento professionale.

2Per lavori leggeri si intendono tutti i lavori che per loro natura o per le condizioni nelle quali sono esercitati non rischiano di pregiudicare la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani e neppure la frequenza e le prestazioni scolastiche di questi ultimi.

Sezione 3: Occupazione di giovani di età inferiore a 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico

(Art. 30 cpv. 3 LL)

Art. 9

1Nei Cantoni nei quali l’obbligo scolastico termina prima dell’età di 15 anni, l’autorità cantonale può autorizzare individualmente l’occupazione regolare di giovani che hanno compiuto i 14 anni e che sono stati prosciolti dall’obbligo scolastico.

2L’autorità cantonale può accordare un’autorizzazione soltanto se un certificato medico attesta che lo stato di salute del giovane gli consente di esercitare un’occupazione regolare prima del compimento dei 15 anni e che la prevista attività non rischia di pregiudicarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico.

Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo

Art. 10 Durata massima della giornata lavorativa dei giovani di età inferiore a 13 anni

(Art. 30 cpv 2 lett. b LL)

La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore a 13 anni è di 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana.

Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorativa nonché pause per i giovani dai 13 anni in poi soggetti

all’obbligo scolastico

(Art. 30 cpv 2 lett. a LL)

La durata massima del lavoro per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all’obbligo scolastico è la seguente:

a. durante il periodo scolastico: 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana;

b. per al massimo la metà delle vacanze scolastiche: 7 ore al giorno e 35 ore alla settimana, tra le 6.00 e le 18.00, con una pausa di almeno mezz’ora dopo 5 ore di lavoro;

c. durante un periodo di pratica di orientamento professionale, la cui durata massima è di 2 settimane: 8 ore al giorno, in uno spazio di 10 ore al massimo, e 40 ore alla settimana, tra le 6.00 e le 18.00, con una pausa di almeno mezz’ora dopo 5 ore di lavoro.

Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno

(Art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL)

1L’occupazione di giovani dai 16 anni in poi tra le 22.00 e le 6.00 per al massimo 9 ore in uno spazio di 10 ore può essere autorizzata se:

a. l’occupazione notturna è necessaria per raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base;

b. l’occupazione notturna nella professione in questione è usuale;

c. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e

d. l’occupazione notturna non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

2La visita e la consulenza medica sono obbligatorie per i giovani occupati regolarmente o periodicamente durante la notte.

3Il lavoro notturno regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della SECO, il lavoro notturno temporaneo fino a 10 notti per anno civile a quella dell’autorità cantonale.

Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale

(Art. 19 cpv. 4 e 31 cpv. 4 LL)

1L’occupazione domenicale di giovani dai 16 anni in poi può essere autorizzata se: