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Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 4 pagine
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a. l’occupazione domenicale è necessaria per raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base;
b. l’occupazione domenicale nella professione in questione è usuale;
c. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
d. l’occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola professionale.
2Il lavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della SECO, il lavoro domenicale temporaneo a quella dell’autorità cantonale.
Art. 14 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell’ambito della formazione
professionale di base
(Art. 31 cpv. 4 LL)
Il DFE stabilisce in base alle condizioni previste dagli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1, dopo aver consultato le parti sociali:
a. per quali formazioni professionali di base non è necessario richiedere un’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale conformemente agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1;
b. l’entità del lavoro notturno e domenicale.
Art. 15 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale
(Art. 30 cpv. 2 lett b e 31 cpv. 4 LL)
I giovani di età inferiore a 15 anni possono essere occupati eccezionalmente fino alle 23.00 e la domenica in caso di eventi culturali che si tengono solo di sera o la domenica.
Art. 16 Riposo giornaliero(Art. 31 cpv. 2 LL)
I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.
Art. 17 Lavoro straordinario
(Art. 31 cpv. 3 LL)
1I giovani dai 16 anni in poi possono effettuare lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) nello spazio giornaliero e serale fino alle 22.00.
2I giovani non possono effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base.
Sezione 5: Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori
(Art. 29 cpv. 2 LL)
Art. 18
1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani occupati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Deve consegnare e spiegare ai giovani che entrano nell’azienda le relative prescrizioni e raccomandazioni.
2 Il datore di lavoro informa i genitori dei giovani, o le persone che si occupano della loro educazione, sulle condizioni di lavoro, sui possibili pericoli e sulle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.
Sezione 6: Compiti e organizzazione delle autorità
Art. 19 Commissione federale del lavoro
(Art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL)
La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l’ordinanza del Dipartimento di cui all’articolo 4 capoverso 3 e formula raccomandazioni in proposito.
Art. 20 Collaborazione tra la SECO e l’UFFT
1La SECO e l’UFFT collaborano per tutte le questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza dei giovani in formazione.
2L’UFFT consulta la SECO per l’elaborazione di ordinanze sulla formazione e di piani di formazione.
3La SECO consulta l’UFFT per l’elaborazione delle ordinanze del Dipartimento di cui agli articoli 4 capoverso 3 e 14.