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Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 4 pagine

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a. l’occupazione domenicale è necessaria per raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base;

b. l’occupazione domenicale nella professione in questione è usuale;

c. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e

d. l’occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

2Il lavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della SECO, il lavoro domenicale temporaneo a quella dell’autorità cantonale.

Art. 14 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell’ambito della formazione

professionale di base

(Art. 31 cpv. 4 LL)

Il DFE stabilisce in base alle condizioni previste dagli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1, dopo aver consultato le parti sociali:

a. per quali formazioni professionali di base non è necessario richiedere un’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale conformemente agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1;

b. l’entità del lavoro notturno e domenicale.

Art. 15 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale

(Art. 30 cpv. 2 lett b e 31 cpv. 4 LL)

I giovani di età inferiore a 15 anni possono essere occupati eccezionalmente fino alle 23.00 e la domenica in caso di eventi culturali che si tengono solo di sera o la domenica.

Art. 16 Riposo giornaliero(Art. 31 cpv. 2 LL)

I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.

Art. 17 Lavoro straordinario

(Art. 31 cpv. 3 LL)

1I giovani dai 16 anni in poi possono effettuare lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) nello spazio giornaliero e serale fino alle 22.00.

2I giovani non possono effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base.

Sezione 5: Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori

(Art. 29 cpv. 2 LL)

Art. 18

1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani occupati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Deve consegnare e spiegare ai giovani che entrano nell’azienda le relative prescrizioni e raccomandazioni.

2 Il datore di lavoro informa i genitori dei giovani, o le persone che si occupano della loro educazione, sulle condizioni di lavoro, sui possibili pericoli e sulle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.

Sezione 6: Compiti e organizzazione delle autorità

Art. 19 Commissione federale del lavoro

(Art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL)

La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l’ordinanza del Dipartimento di cui all’articolo 4 capoverso 3 e formula raccomandazioni in proposito.

Art. 20 Collaborazione tra la SECO e l’UFFT

1La SECO e l’UFFT collaborano per tutte le questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza dei giovani in formazione.

2L’UFFT consulta la SECO per l’elaborazione di ordinanze sulla formazione e di piani di formazione.

3La SECO consulta l’UFFT per l’elaborazione delle ordinanze del Dipartimento di cui agli articoli 4 capoverso 3 e 14.