Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 15 pagine

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Viene inoltre sottolineata la necessità di coordinare la nozione di «cane pericoloso» con la revisione della legge sulla protezione degli animali trattata dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (BE, ZG; TIR).

Un partecipante giudica la normativa insufficiente (Associazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia).

Il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione degli animali sarebbe prioritaria rispetto all’adozione di altre misure legislative (USAM). ASA ritiene che sia più efficace lanciare una campagna di sensibilizzazione sull’attuale rischio di responsabilità anziché inasprire la responsabilità civile.

4.1.3 Osservazioni in merito alle singole disposizioni Art. 56

AG propone l’obbligo assicurativo per i detentori di cani pericolosi.

JU chiede che la definizione di cane pericoloso venga definita mediante legge, visto che i detentori di cani prenderebbero più facilmente atto di disciplinamenti legali.

JU non ritiene che l’intervento precoce di un’autorità per motivi di protezione degli animali rappresenti un criterio di pericolosità pertinente.

ZG chiede che le razze vengano ammesse in modo restrittivo.

SVS, SCS e PSA approvano la responsabilità per rischio soltanto per i detentori nei confronti dei quali un’autorità ha preso misure in virtù della legge sulla protezione degli animali.

4.2 Variante I: responsabilità per rischio attribuibile a tutti i detentori di cani

4.2.1 Approvazione

Ad approvare la variante I sono 6 Cantoni (NW, OW, SO, SZ, UR, ZG), 2 partiti (PLR, UDC) e 3 organizzazioni (Associazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia, santésuisse, ASVC).

La motivazione addotta è la difficoltà di assegnare i cani a una delle categorie di pericolosità (OW, SO, SZ, UR; PLR; santésuisse, ASVC). L’inasprimento della responsabilità per i detentori di cani non pericolosi non rivestirebbe un’importanza essenziale (SZ).

ZG giustifica la responsabilità per rischio con la circostanza che per poter chiedere un risarcimento la persona lesa deve soltanto dimostrare il danno cagionato dal cane. Secondo il PLR e l’UDC la responsabilità per rischio responsabilizza il detentore del cane e lo rende più diligente. L’Associazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia ritiene che tale normativa rappresenti la migliore tutela per i fanciulli. Santésuisse giustifica la normativa con la tendenza dei detentori di cani a essere meno diligenti di quanto non lo esiga da loro l’attuale giurisprudenza. ASVC approva la variante I perché ritiene che i detentori di cani non siano abbastanza consapevoli dei rischi.

4.2.2 Approvazione con riserva

AI e BL approvano la variante I nel caso in cui non venisse realizzata la variante II.