Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/51: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi) · 15 pagine
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TG chiede la seguente formulazione del capoverso 1 «…deve aver concluso un’assicurazione». L’assicurazione va conclusa al momento dell’acquisto del cane.
SO e ASA nutrono dubbi riguardo all’opportunità di fissare diverse somme di copertura minima per le differenti razze di cane. ASA chiede che la legge preveda una somma minima di tre milioni di franchi l’anno per l’assicurazione civile privata generale e di un milione di franchi per l’assicurazione responsabilità civile separata per i cani.
Art. 56b - Capoverso 1
AR, BS, FR, GE, TG, SG, VD, ZH e TIR ne chiedono la cancellazione. Chi non può pagare il premio per l’assicurazione non deve più poter tenere un cane (GE, TG, ZH). Le spese d’assicurazione rappresenterebbero soltanto una piccola parte delle spese cagionate da un cane (AR, BS, SG, VD; TIR). Ci si dovrà attendere un numero elevato di richieste (AR, BS, FR) e un ingente onere legato agli accertamenti (FR).
PSS e ASA accolgono positivamente tale disposizione. Essa permetterebbe di evitare il sequestro di un cane nel caso in cui non possa esser conclusa un’assicurazione di responsabilità civile per un motivo diverso da quello della detenzione del cane (ASA).
BE e SO chiedono un’eccezione per i cani per ciechi. AR, BS e SO chiedono che i criteri di liberazione figurino nella legge.
- Capoverso 2
BE dubita della necessità di tale normativa.
Art. 56c
GL e SO accolgono positivamente il carattere aperto di tale normativa.
TG ritiene che la normativa non sia praticabile, perché implica un notevole dispendio di carattere amministrativo. Il detentore dovrebbe essere tenuto a provare l’esistenza di un’assicurazione soltanto su richiesta, caso per caso, o (come nel Cantone di Turgovia) nell’ambito della richiesta di autorizzazione a tenere un cane pericoloso.
FR teme altresì un notevole dispendio. Come previsto dalla legge friburghese, i Cantoni dovrebbero poter introdurre un’assicurazione collettiva i cui premi verrebbero riscossi tramite una tassa sui cani.
ASA consiglia di rinunciare alla disposizione per ridurre gli oneri amministrativi. L’introduzione di una sanzione nella legge sulla protezione degli animali potrebbe bastare nei casi in cui venisse violato l’obbligo assicurativo. Se la disposizione fosse mantenuta, la legge dovrebbe prevedere che la mera produzione di un contratto d’assicurazione rappresenta una prova sufficiente. Il rilascio di una prova speciale da parte degli assicuratori cagionerebbe costi supplementari.
Art. 56d
JU approva tale disposizione, poiché agevolerebbe notevolmente il compito dell’autorità competente.
FR, GL, TG, ZG e ASA ne chiedono la cancellazione, poiché fonte di ingenti oneri per gli assicuratori. Nel caso in cui la disposizione fosse mantenuta, ASA chiede di assoggettare il detentore del cane all’obbligo di notifica.