Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/56: 06.414 Iniziativa parlamentare. Modifica della legge sulla cittadinanza. Dichiarazione d'annullamento ed estensione del termine · 9 pagine

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accertare i fatti, l'ufficiale dello stato civile può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi (art. 97a CC). Se i sospetti si rivelano fondati, è data una causa di nullità (art. 105 n. 4 CC). Soltanto tra alcuni anni sarà tuttavia possibile valutare l'efficacia delle nuove disposizioni per quanto riguarda la lotta agli abusi nell'ambito delle naturalizzazioni agevolate.

1.7 Risultati della procedura di consultazione

(…)

2 Punti essenziali del progetto

Benché il diritto vigente permetta di annullare una naturalizzazione entro cinque anni, resta irrisolta la questione degli abusi manifesti di cui si viene a conoscenza poco prima o soltanto dopo lo scadere di tale termine. Se l'Ufficio federale ha notizia di un abuso solo vari anni dopo la naturalizzazione, può infatti accadere che, a causa della complessità del procedimento, l'annullamento non possa più essere pronunciato in tempo utile, vale a dire prima dello scadere del termine di cinque anni.

È soprattutto pensando a tali casi che la CIP intende permettere l'annullamento di una naturalizzazione anche oltre il termine di cinque anni previsto dal diritto vigente. Alla luce delle esperienze maturate dall'UFM, può essere considerato ragionevole il termine di otto anni proposto dall'UFM nel suo rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza e avallato dal Consiglio federale. Poiché condivide l'orientamento di tale rapporto, la Commissione ha deciso di fare propria tale proposta e di integrarla nel presente progetto.

Oltre al prolungamento del termine, la CIP propone l'introduzione di termini di prescrizione differenziati: dopo ogni atto istruttorio decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni e durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.

3 Commento alla modifica della LCit

Art. 41 cpv. 1 e 1bis

Il principio del vigente articolo 41 capoverso 1 LCit è mantenuto, ma viene soppresso il termine quinquennale entro il quale può essere annullata una naturalizzazione. Il progetto prevede inoltre un nuovo capoverso 1bis, che introduce termini di prescrizione differenziati.

Il nuovo articolo 41 capoverso 1bisprevede che l'Ufficio federale possa annullare la naturalizzazione o la reintegrazione entro due anni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. La nozione di «atto istruttorio» include ogni provvedimento istruttorio adottato dall'autorità ai fini dell'istruzione di un caso. Poiché solo gli atti istruttori comunicati alla parte determinano la decorrenza della nuova prescrizione, la nozione abbraccerà in primo