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Consultazione 2007/78: Modifica del Codice delle obbligazioni (Locazione) · 4 pagine

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c. per i locali commerciali si basano su un accordo secondo cui la pigione dipende totalmente o in parte dalla cifra d’affari;

d. corrispondono alle raccomandazioni di un accordo quadro di locazione;

e. sono motivate da prestazioni suppletive del locatore.

Art. 269c II. Adeguamenti all’indice nazionale

1Il locatore può adeguare la pigione completamente o in parte alla differenza tra il livello dell’indice al momento della conclusione del contratto o dell’ultimo

adeguamento della pigione e il livello dell’indice dopo uno o piú anni interi dalla conclusione del contratto.

2In caso di diminuzione del livello dell’indice il locatore deve ridurre in modo corrispondente la pigione.

3Se il rincaro annuo medio supera il cinque percento per due anni consecutivi, il Consiglio federale ordina una riduzione adeguata della quota massima trasferibile sulla pigione.

Art. 269d III. Pigioni scalari

La pattuizione di pigioni soggette a un determinato aumento periodico è valida soltanto se:

a. la locazione è conclusa per tre anni almeno;

b. la pigione è aumentata una volta all'anno al massimo; e

c. l'aumento è fissato in franchi.

Art. 269e IV. Prestazioni suppletive del locatore

1Gli aumenti di pigione in seguito a prestazioni suppletive del locatore non possono superare l’adeguata aliquota che permette la rimunerazione del capitale investito, l’ammortamento e la manutenzione dell’investimento.

2Gli aumenti di pigione per migliorie di valorizzazione possono essere effettivi prima della scadenza dell’anno consecutivo all’inizio dei rapporti di locazione solo se indicati per iscritto al momento della conclusione del contratto.

Art. 269f C. Locatori di utilità pubblica

Il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali per le pigioni praticate dai locatori di utilità pubblica.

Art. 269g D. Aumenti di pigione e modifiche unilaterali del contratto da parte del

locatore

1Il locatore può aumentare in qualsiasi momento la pigione per la prossima scadenza di disdetta. Egli deve notificare al locatario, motivandolo, l'aumento di pigione almeno dieci giorni prima dell'inizio del termine di disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone.

2L'aumento di pigione è nullo se il locatore:

a. non ne dà notifica con il modulo previsto;

b. non ne dà la motivazione;

c. assieme alla notifica minaccia o fa menzione della disdetta.