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Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine

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Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699

Accesso nord di Zugo

Secondo il Piano settoriale dei trasporti bisogna verificare se l’accesso nord di Zugo debba essere inserito nella rete di base. È ipotizzabile un inserimento in base ai criteri “collegare i capoluoghi cantonali” rispettivamente “collegare gli agglomerati di medie dimensioni della Svizzera”.

Secondo il Consiglio federale, l’accesso da Zugo alla rete delle strade nazionali – analogamente ad esempio a Friburgo o Olten – è assicurato in misura sufficiente attraverso gli attuali raccordi autostradali di Zugo e Baar anche senza l’inserimento dell’accesso nord. Si rinuncia pertanto all’inserimento dell’accesso nord di Zugo nella rete di base.

Collegamento Morat – Ins

Il collegamento tra la N1 e la N5 nell’area di Morat / Kerzers – Ins deve essere inserito nella rete di base quale componente del collegamento (Besançon/Nancy/Digione -) Neuchâtel - Berna. A tal fine vi sono due possibilità: una attraverso Löwenberg fino al raccordo N1/Morat e l’altra attraverso l’attuale strada principale H10 fino al raccordo N1/Kerzers. Dopo un attento esame, il Consiglio federale propone l’inserimento nella rete stradale nazionale del collegamento attraverso Löwenberg. Giocano a favore di questa soluzione lo standard di sistemazione superiore della strada e il tempo di percorrenza più breve.

1.2.4 Portata della rete complementare

La rete complementare corrisponde sostanzialmente all’attuale rete delle strade principali svizzere. La definizione della rete complementare spetta al Consiglio federale (art. 12 LUMin). Il Consiglio federale procederà a tale definizione nell’ambito dell’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin), non appena le Camere federali avranno adottato le presenti proposte di adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali.

La definizione della rete di base da parte delle Camere federali e l’ancoraggio giuridico della rete complementare sono interdipendenti. Di seguito, il Consiglio federale presenta pertanto la prevista rete complementare. Secondo il Piano settoriale dei trasporti devono essere inseriti nella rete complementare i collegamenti che soddisfano le seguenti condizioni:

o Garantire i collegamenti di base delle regioni periferiche: le strade che presentano una quota

elevata di traffico a lunga distanza e un carico veicolare medio o elevato devono essere attribuite alla rete complementare. Lo stesso vale per i collegamenti tra regioni di montagna definite (regioni MS) – sempre che il collegamento non sia già garantito dall’adempimento di altri criteri e che vi sia una strada di standard elevato. Devono essere inseriti nella rete stradale complementare anche gli accessi a regioni turistiche omogenee che hanno adottato sinergie di promozione e attestano da 0,5 a 1,5 milioni di pernottamenti all’anno – a condizione che le strade in questione colleghino regioni che fanno registrare complessivamente oltre 0,5 milioni di pernottamenti all'anno.4

Applicando questo criterio e tenendo conto degli adeguamenti del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali descritti nei capitoli 1.2.1 - 1.2.3 scaturiscono le modifiche della rete delle strade nazionali raffigurate qui di seguito. Il proposto adeguamento della rete delle strade nazionali prevede di trasferire 342 chilometri dall’attuale rete svizzera delle strade principali alla rete delle strade nazionali. Contemporaneamente il Consiglio federale intende inserire nella rete complementare circa 630 chilometri di strade cantonali ed eliminare 315 chilometri di strade dall’attuale rete delle strade principali svizzere, per integrarle nelle reti viarie cantonali.

4 Piano settoriale dei trasporti 2006, pagina 22