Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

1 Cenni generali

1.1 Situazione iniziale

La legge svizzera sui brevetti non disciplina l’esaurimento dei diritti di esclusiva conferiti a un prodotto brevettato dal diritto in materia di brevetti. Il 7 dicembre 19991 il Tribunale federale emise un verdetto in re Kodak SA contro Jumbo Markt AG, colmando la lacuna e sancendo il principio dell’esaurimento nazionale per il diritto dei brevetti. Il titolare del brevetto può pertanto opporsi all’importazione in Svizzera di beni protetti da brevetto alienati all’estero, purché la sua opposizione non limiti la concorrenza in violazione della legge sui cartelli. La sentenza ha suscitato una controversia tuttora in corso.

Il Consiglio federale si è pronunciato sull’esaurimento nel diritto dei brevetti in tre occasioni2, bocciando ogni volta il sistema dell’esaurimento internazionale o regionale nel diritto dei brevetti sulla base di approfonditi studi esterni. Riteneva infatti che il beneficio economico di un tale cambiamento non ne controbilanciasse gli svantaggi e prediligeva il sistema dell’esaurimento nazionale, ribadendo tale preferenza a varie riprese, ad esempio nell’ambito della politica agricola 2011. Si disse tuttavia favorevole a provvedimenti che prevenissero gli abusi nel diritto dei brevetti; tra tali misure figura la specifica contenuta nel nuovo testo dell’articolo 3 capoverso 2 LCart3 in base a cui la legge sui cartelli si applica alle limitazioni all’importazione. Inoltre il Consiglio federale si dichiarò disposto a disciplinare nella legge sui brevetti il conflitto tra regimi di esaurimento divergenti nel caso di beni che godono di protezione multipla: nessuno doveva poter ostacolare l’importazione parallela, ammessa dall’attuale legge, di beni protetti da un diritto di marchio o d’autore aggiungendovi una componente brevettata di secondaria importanza. Le proposte del caso furono concretizzate nel messaggio del 23 novembre 20054 relativo alla modifica della legge sui brevetti.

Il Consiglio nazionale entrò nel merito del progetto di modifica della legge sui brevetti senza voto contrario5. Decise però di non disciplinarvi la questione dell’esaurimento. La proposta del Consiglio federale di sancire l’esaurimento nazionale nella legge sui brevetti fu stralciata (art. 9a cpv. 1, 2 e 4 dLBI). Il Consiglio nazionale approvò la disciplina proposta per il problema della protezione multipla (art. 9a cpv. 3 dLBI), limitando così l’attuale regime dell’esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Al contempo accolse una mozione del 3 novembre 20066 della

1 DTF 126 III 129.

2 Parallelimporte und Patentrecht, rapporto dell’8 maggio 2000 del Consiglio federale; Parallelimporte und Patentrecht, rapporto del 29 novembre 2002 del Consiglio federale; Importazioni parallele e diritto dei brevetti: esaurimento regionale, rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale.

3 FF 2003 3914.

4 Messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l’approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione, FF 2006 1.

5 05.082 – Trattato sul diritto dei brevetti. Approvazione e Regolamento di esecuzione nonché modifica della legge sui brevetti.

6 06.3633 Mo Chiarire possibilità e conseguenze in materia di esaurimento brevettuale (CN 20.12.2006, CAG-CN[05.082]; CSt 14.03.2007).