Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Nell’attuale prassi giuridica europea prevale la dottrina dell’esaurimento. Tuttavia tale principio non si applica a tutti gli atti d’acquisto. Quando viene venduto un dispositivo che permette di effettuare un procedimento protetto da brevetto, il diritto del legittimo acquirente di utilizzare tale procedimento è ad esempio considerato derivante da una tacita autorizzazione. Lo stesso dicasi per la riproduzione di materiale biologico acquistato legalmente.

La controversia sull’esaurimento dei diritti brevettuali (n. 1.1) verte sulla portata territoriale del principio dell’esaurimento. L’oggetto della discordia può essere riassunto nella domanda seguente: i diritti di protezione conferiti da un brevetto valido per la Svizzera si esauriscono qualora il bene protetto da tale brevetto viene immesso sul mercato internazionale dal titolare o con il suo consenso? Esistono tre opzioni praticabili: esaurimento nazionale, regionale o internazionale. Nel dibattito politico, tali opzioni di base subiscono riserve o deroghe per determinati settori o specifiche categorie di merci. Segue una breve descrizione delle tre opzioni di base.

Esaurimento nazionale

I diritti di esclusiva derivanti da una protezione conferita per la Svizzera si estinguono quando il bene protetto è stato immesso sul mercato nazionale con il consenso del titolare del brevetto. Il legittimo acquirente si assicura il diritto di utilizzare e rivendere liberamente il prodotto. Se il bene protetto è immesso sul mercato internazionale, i relativi diritti di protezione non si esauriscono in Svizzera. Per importare prodotti immessi sui mercati esteri occorre quindi il consenso del titolare del diritto di protezione.

Esaurimento regionale

I diritti di esclusiva derivanti da una protezione conferita per i Paesi di un’area economica comune (ad es. CE, SEE) si estinguono quando il bene protetto è stato immesso sul mercato di un Paese di tale area economica con il consenso del titolare del brevetto. Il titolare non può opporsi all’ulteriore alienazione dei beni protetti all’interno dell’area, ma vi conserva i diritti di esclusiva per quanto riguarda l’immissione di tali beni su mercati esterni.

Esaurimento internazionale

I diritti di esclusiva derivanti da una protezione conferita per la Svizzera si estinguono quando il bene protetto è stato immesso sul mercato nazionale o internazionale con il consenso del titolare del brevetto. Il titolare non può opporsi alla rivendita transfrontaliera dei prodotti immessi sul mercato internazionale.

1.3.2 Importazione parallela

Per «importazione parallela» in senso lato si intende quella forma di commercio internazionale in cui l’importatore sfrutta il divario dei prezzi con l’estero per importare un prodotto acquistato all’estero e rivenderlo sul mercato domestico, eludendo i canali di distribuzione del produttore. L’importatore in parallelo si pone quindi in concorrenza con il produttore e i suoi concessionari. L’incentivo principale per l’importatore in parallelo consiste nella differenza tra il prezzo d’acquisto all’estero e il prezzo di vendita sul mercato domestico, conto tenuto dei tributi statali, dei costi sostenuti e del margine di guadagno. Le differenze di prezzo da sole però non bastano per indurre i privati a dedicarsi all’arbitraggio. Non vi saranno per esempio