Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 23e Componenti dell’interoperabilità
I componenti dell’interoperabilità sono elementi di costruzione (anche immateriali come i software) integrati o destinati a essere integrati in un sottosistema e dai quali dipende l’interoperabilità del sistema ferroviario. Se soddisfano i requisiti essenziali, non è richiesta un'autorizzazione statale per immetterli sul mercato. Il Consiglio federale stabilirà con ogni probabilità che per fornire la prova della sicurezza occorre presentare le necessarie dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all’impiego e i relativi certificati di idoneità all’impiego. Il servizio di valutazione della conformità attesta la conformità di tali componenti, se corrispondono alle pertinenti direttive europee, in particolare alle relative STI.
Art. 23f Competenze
È previsto che il Consiglio federale designi i requisiti di cui all’allegato III della direttiva 2008/57/CE quali requisiti essenziali e le STI quali disposizioni esecutive.
Di particolare importanza sono il seggio in seno al comitato istituito con l’articolo 21 della direttiva 96/48/CE, la collaborazione nell'ambito dell’Agenzia ferroviaria europea e la partecipazione ai gruppi di lavoro incaricati dell'elaborazione di nuove STI e della revisione di quelle esistenti. Queste sedi rappresentano l'unica possibilità di cui dispone la Svizzera per manifestare a tempo debito il proprio interesse a soluzioni che tengano conto delle particolarità del Paese, assicurando ad esempio la compatibilità con i sistemi tecnici oggi impiegati in Svizzera.
Art. 23g Conformità ai requisiti essenziali
Se un sottosistema è fabbricato secondo le norme tecniche adatte ad adempiere i requisiti essenziali, si presume che i requisiti essenziali siano soddisfatti.
Art. 23h Immissione sul mercato
Per garantire la libera circolazione di sottosistemi e componenti di interoperabilità, la Svizzera si asterrà in particolare dal prescrivere l'esecuzione di esami già svolti nel quadro della verifica CE o della procedura concernente la dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego. Questa regolamentazione corrisponde alla disposizione dell’articolo 10 capoverso 2 della direttiva sull’interoperabilità.
Art. 23i Controllo successivo (sorveglianza del mercato)
dei componenti dell’interoperabilità
La direttiva sull’interoperabilità esige la sorveglianza del mercato da parte degli Stati membri. In altre parole, i Paesi membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché lo stato dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi sia conforme alle prescrizioni anche una volta immessi sul mercato o messi in esercizio. In proposito conviene provvedere alla sorveglianza dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi nella misura del possibile nell’ambito della vigilanza sul sistema complessivo, dato che la loro eventuale pericolosità si manifesta soltanto nel momento in cui sono utilizzati come componenti del «sistema ferroviario globale». Di conseguenza, è prevista l'esecuzione di controlli successivi