Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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Con l’applicazione autonoma del principio Cassis-de-Dijon, i prodotti che sono stati regolarmente immessi sul mercato nella CE e nello SEE possono, in linea di massima, circolare liberamente e senza subire ulteriori controlli anche in Svizzera, a condizione che non costituiscano nessun rischio elevato per interessi pubblici preponderanti, in particolare per la protezione della salute, dell’ambiente e dei consumatori. L’eliminazione graduale dei prodotti contenenti catrame non è discriminante ed è necessaria e urgente per la protezione dell’uomo e dell’ambiente.

• le prescrizioni sono generali e si applicano sia ai prodotti svizzeri sia ai prodotti

importati;

• i prodotti catramosi contengono idrocarburi policiclici aromatici (PAH-IPA), che

hanno proprietà ritenute particolarmente preoccupanti. La pece di catrame, ad esempio, è classificata come sostanza cancerogena della categoria 1 e mutagena e pericolosa per la riproduzione della categoria 2. Pece e olio di catrame hanno un elevato tenore di PAH e vanno pertanto classificati sia come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) sia come sostanze altamente persistenti e bioaccumulabili (vPvB);

• il regolamento europeo REACH ha introdotto l’obbligo di autorizzazione per le so-

stanze particolarmente preoccupanti. Gli ostacoli da superare per ottenerla sono molti. Occorre, tra l’altro, dimostrare che non esistono sostanze alternative;

• nel settore delle pitture e lacche, la Svizzera, conformemente alle attività della Com-

missione OSPAR per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est, aveva promosso nel 1997, presso le industrie interessate, una serie di accertamenti sulla disponibilità e l’idoneità tecnica di prodotti privi di PAH. Ne era risultato che sostanze sostitutive prive di catrame erano già state adottate. L’industria aveva allora stimato che il processo di sostituzione si sarebbe protratto per un decennio;

• alla fine degli anni Ottanta, nel settore dei materiali per la costruzione delle strade,

era stata esaminata la normativa tecnica concernente il catrame e i prodotti contenenti catrame dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS). Tutte le norme corrispondenti erano state abrogate senza sostituzioni;

• per quanto riguarda i materiali per le costruzioni stradali, pitture e lacche e piattelli,

anche nei Paesi Bassi, Stato membro della CE, esistono limitazioni e divieti. Inoltre, norme relative ai materiali per la costruzione delle strade contenenti catrame e ai piattelli catramosi sono state adottate anche in Germania e Austria;

• le modifiche proposte perseguono lo stesso scopo della disposizione, conforme alla

CE, introdotta nell’ambito della prima revisione dell’ORRPChim concernente la limitazione del tenore di PAH/IPA negli oli diluenti;

• il consumo di prodotti contenenti catrame è in calo. Pochi fornitori sono colpiti dai

divieti e nessuno di essi offre nel proprio assortimento e soltanto prodotti contenenti catrame.

H471-0951