Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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depositi di Alcosuisse si trovano 40 t di concentrati schiumogeni che devono essere smaltiti con un costo di circa 60 000 CHF. Tuttavia, gli esperti di Alcosuisse ritengono che vi saranno ancora costi supplementari, dato che i prodotti alternativi idonei per i depositi di etanolo richiederanno adeguamenti agli impianti tecnici. Si parte dal presupposto che, per ottenere lo stesso effetto schiumogeno, dovrà essere messo a disposizione una quantità di concentrati maggiore. I costi legati all’acquisto di nuovi prodotti, fra cui il costo per il loro esame, la loro distruzione e il loro adeguamento agli impianti tecnici, sono preventivati con 750'000 CHF. Infine, rimane difficile dare una valutazione dei costi relativi alle scorte contenenti PFOS immagazzinate nelle caserme dei pompieri. A seconda delle quote di utilizzazione, per i Cantoni possono risultare zero costi supplementari oppure costi pari a 360 000 CHF per l’incenerimento di 240 t di prodotto.

Per la Confederazione e per i Cantoni, il fattore costi più importante è quello legato all’asfalto di demolizione, nel caso di smaltimento di questo materiale con forte contenuto di catrame e un tenore di PAH di oltre 20 000 mg/kg in leganti. In quanto rifiuto speciale (codice OTRif 17 03 03), non può tuttora essere utilizzato come materiale edile e nella regolamentazione dell’ORRPChim non muta nulla per quanto attiene a questa voce di costo. I costi supplementari risultanti dalla normativa proposta nella variante 1 dell’allegato 1.15 rappresentano per l’industria dei costi d’investimento una tantum che vengono riversati sui clienti. Per la Confederazione e per i Cantoni tali costi ammontano all’un per mille del preventivo annuale per i risanamenti stradali.

5 Relazione con il diritto europeo e principio Cassis de Dijon

Al fine di garantire in Svizzera un livello di protezione uguale a quello in vigore nell’UE e di prevenire ostacoli al commercio riconducibili a differenze inutili tra le rispettive normative, le modifiche degli atti normativi della CE devono essere analizzate periodicamente e i corrispondenti atti normativi svizzeri adeguati all’occorrenza. Con la presente revisione dell’ORRPChim, sette modifiche di direttive CE, una modifica di un regolamento CE e un nuovo regolamento CE vengono integrati nel diritto svizzero senza modifiche materiali. Le modifiche e i complementi dell’ORRPChim relativi a disposizioni sul lindano, i PFOS, le pile, le sostanze stabili nell’aria e loro applicazioni, i detersivi per tessili e i prodotti di pulizia, le apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché i veicoli, sono pertanto determinati dalla CE.

Per contro, nel settore dei prodotti contenenti catrame occorrono nuove disposizioni, in quanto, l’UE, attualmente, non dispone di prescrizioni armonizzate in questo settore. Dato che, nell’ambito della revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), è prevista l’introduzione del principio Cassis-de-Dijon, il decreto per la modifica dell’ORRPChim deve sancire che le disposizioni nazionali sulle sostanze contenenti catrame prevalgono su quelle europee. Le seguenti categorie di prodotti sono interessate dalle limitazioni sull’immissione sul mercato a partire dal momento in cui contengono catrame:

prodotti per il trattamento in superficie di rivestimenti allegato 1.15 N. 3 lett. a sigillanti per le commessure dei rivestimenti allegato 1.15 N. 3 lett. b leganti per la fabbricazione di rivestimenti allegato 1.15 N. 3 lett. c pitture e lacche allegato 1.15 N. 3 lett. g piattelli allegato 1.15 N. 3 lett. f