Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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Art. 121 Messa al sicuro e confisca di documenti

Titolo, cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)

La modifica dell'articolo 121 LStr qui proposta è tesa a rafforzare la lotta agli abusi nel diritto degli stranieri.

In virtù dell'attuale articolo 121 LStr, è possibile confiscare i documenti di viaggio e di legittimazione solo se falsi o contraffatti e i documenti autentici solo se utilizzati abusivamente. D'ora in poi dev'essere possibile confiscare tali documenti anche qualora vi sia un motivo concreto di ritenere che vengano utilizzati abusivamente (cpv. 1) o che siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera (cpv. 2). L'attuale articolo 121 LStr autorizza peraltro unicamente la messa al sicuro e la confisca di documenti di viaggio. D'ora in poi vi sarà tale possibilità anche per i certificati d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità della persona straniera (cpv. 3).

L'AFD, nel quadro dei controlli postali di cui all'articolo 23 della legge sulle dogane, individua documenti che non sono né falsi né contraffatti e che non sono stati utilizzati abusivamente, ma per i quali esistono elementi secondo i quali il titolare dei documenti originali soggiorna illegalmente in Svizzera e si fa inviare documenti per posta dal suo Paese d'origine. Capita inoltre che i titoli di soggiorno e i certificati di nascita o di matrimonio stranieri siano contraffatti o utilizzati abusivamente nel quadro della procedura di rilascio del visto o della procedura di preparazione al matrimonio. D'ora in poi deve pertanto essere possibile mettere al sicuro e confiscare i documenti anche in tali casi.

Le autorità e i servizi amministrativi abilitati a mettere al sicuro i documenti non sono più elencati in dettaglio al capoverso 1, come del resto non lo sono nemmeno nell'analogo articolo 10 LAsi. Per maggior chiarezza è inoltre previsto di adeguare il titolo dell'articolo 121 LStr a quello dell'articolo 10 LAsi.

2.2.8 Disposizioni transitorie della modifica della legge federale sugli stranieri del ... xxx

Il capoverso 1, per analogia alle disposizioni transitorie relative alla modifica della LAsi, stabilisce il principio secondo cui le modifiche proposte per la LStr sono parimenti applicabili alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore.

Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 5 delle disposizioni transitorie relative alla modifica della LAsi. L'articolo 83 capoverso 5 LStr dovrebbe pertanto essere applicabile unicamente alle procedure pendenti dopo l'entrata in vigore della presente modifica della LStr. Tale principio vale anche per le procedure pendenti in virtù dell'articolo 83 capoverso 5bis e 5ter LStr (cpv. 3).

La messa a disposizione di alloggi è prevista, per i due grandi aeroporti intercontinentali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin di cui dispone la Svizzera in vista della messa in vigore dell'accordo d'associazione a Schengen, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche legislative, ovvero a dicembre 2008 e a marzo 2009. Se all'entrata in vigore delle presenti modifiche si rivelassero necessari ulteriori adeguamenti, le società aeroportuali avrebbero al massimo due anni per