Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 111b (nuovo): Riesame

1 L'Ufficio federale, su domanda del richiedente, procede al riesame di una decisione in materia d'asilo e di allontanamento passata in giudicato se il richiedente allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti.

2 I motivi indicati nel capoverso 1 non sono considerati motivi di riesame se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione in materia d'asilo o mediante un ricorso contro quest’ultima.

3 La domanda di riesame motivata dev’essere indirizzata per scritto all’Ufficio federale entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Per il resto, la procedura è retta dagli articoli 66–68 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

4 La presentazione di una domanda di riesame non sospende l’esecuzione, a meno che l’autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

Consenso

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PPD, PLR, UDC

Cerchie interessate: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, CDCGP, USAM, UCS, Stimme der MigrantInnen, ASUSC, FSFP

AR, BE, BS, GE, GR, LU, OW, TG, UR, VS, ZG, ZH: si vedano tuttavia le osservazioni relative agli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 LAsi.

BL: è importante che si mantenga la disciplina precedente, secondo cui la presentazione di una domanda di riesame non sospende l’esecuzione dell’allontanamento passato in

giudicato salvo diversa decisione dell’UFM o del TAF.

GL, SH: si vedano le osservazioni relative al titolo prima dell’ articolo 111b (nuovo) LAsi.

SZ: va accolto molto favorevolmente il fatto che il riesame sia espressamente regolamentato ex novo.

TI: si vedano le osservazioni relative al titolo prima dell’ articolo 111b (nuovo) LAsi.

VS, ZH: la proposta è accolta favorevolmente. Bisognerebbe inoltre sancire che una

domanda di riesame può essere presentata solo durante un tempo limitato (ad es. al

massimo due anni) dall’ultima decisione passata in giudicato.

Rifiuto Cantoni: NE

Partiti: PCS, PEV, I Verdi, PS

Cerchie interessate: AInt, aids.ch, asylbrücke, Binational, TAF, Caritas, GDS, EFS, FIZ,

HEKS, IGFM, migratio, SAC, SOS, sans-papiers, fcps, OSAR, USS, USDC, CRS, ADD, Tdf, Tdh, TS, ACNUR

I Verdi, GDS, sans-papiers: cfr. le osservazioni relative agli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 LAsi.

PS, AInt, Caritas, HEKS, IGFM, I Verdi, SAC, sans-papiers, fcps, OSAR, CRS, ADD, TS,

ACNUR: cfr. le osservazioni relative all’articolo 111c LAsi.

TAF: il Consiglio federale deve esporre e concretizzare maggiormente il concetto dei fatti e mezzi di prova nuovi e rilevanti.

migratio: si vedano le osservazioni relative all’articolo 108 capoverso 2bis LAsi.

Nessuna osservazione

FfdF, FMH, Friedensbrugg, GVA, Quakers, SIAA, CSP, CDI, Unique

Art. 111c (nuovo): Domande multiple

Le domande d'asilo presentate entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si applicano per analogia i motivi di non entrata nel merito di cui agli articoli 32 - 35a.

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