Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati

I Verdi, Binational, GDS, sans-papiers: nel caso di domande di riesame respinte, un termine di ricorso di cinque giorni non basta agli interessati per tutelare i propri interessi. Questo termine non è conciliabile con le garanzie procedurali costituzionali e gli interessati ed il loro rappresentante legale hanno troppo poco tempo per la disamina della motivazione della sentenza e per preparare l’atto di ricorso.

PS, AInt, Caritas, HEKS, IGFM, SAC, fcps, OSAR, ADD, TS, ACNUR: cfr. osservazioni

relative all’articolo 111c LAsi

EFS, FIZ: il termine di ricorso molto breve sfavorisce in particolare le persone gravemente traumatizzate perché questi soggetti riescono a parlare di ciò che hanno subito e ad invocare i motivi d’asilo solo dopo un certo tempo. Ciò vale in particolare per le donne che hanno subito violenza sessuale.

migratio: la limitazione ad una domanda scritta e un termine di ricorso più breve in caso di domanda di riesame o di una nuova domanda non sono giustificati. I richiedenti l’asilo non parlano a sufficienza alcuna lingua ufficiale per riuscire a spiegare la loro particolare situazione per iscritto. In determinati casi c’è un rischio maggiore di infrangere il diritto internazionale e il principio di non respingimento.

CRS: i termini di ricorso abbreviati fanno crescere ulteriormente la pressione, già adesso alta, sugli uffici di consulenza legale.

Nessuna osservazione

FfdF, FMH, Friedensbrugg, GVA, CDI, Quakers, SIAA, CSP, Unique

Art. 109 cpv. 1 e 2: Termine d’evasione dei ricorsi

1 Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35a, 40 capoverso 1 e 111b e 111c.

2 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 32–35a e 111b e 111c, se si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti processuali.

Consenso

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL (d’accordo in linea di principio), GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH (d’accordo in linea di principio), SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: PPD, PLR, UDC

Cerchie interessate: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, CDCGP, USAM, UCS, Stimme der MigrantInnen, ASUSC, FSFP

BE: la proposta è accolta favorevolmente con la riserva delle osservazioni relative all’articolo 82 LAsi.

GL, SH: si vedano le osservazioni relative al titolo prima dell’articolo 111b (nuovo) LAsi.

TG: richiede che non vengano posti dei termini per il trattamento di prima istanza delle domande di riesame. Le esperienze in materia di decisioni di non entrata nel merito indicano che i ritardi al livello della prima istanza spesso portano ad un soggiorno eccessivamente lungo e finanziariamente oneroso.

SZ, UR: anche nelle decisioni materiali, il TAF dovrebbe essere incaricato di trattare le procedure entro un termine utile, ad es. entro un anno, in modo da non produrre in questo modo dei casi di rigore.

Rifiuto Cantoni: NE

Partiti: PCS, PEV, I Verdi, PS

Cerchie interessate: AInt, aids.ch, Binational, asylbrücke, TAF, Caritas, GDS, EFS, FIZ,

HEKS, IGFM, migratio, SAC, SOS, sans-papiers, fcps, OSAR, USS, USDC, CRS, ADD, Tdf, Tdh, TS, ACNUR

I Verdi, GDS, sans-papiers: cfr. osservazioni relative agli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 LAsi.

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